Il legittimo impedimento: una novità assoluta per gli avvocati civilisti.
Lo prevede il disegno di legge approvato dal Senato e ora trasmesso alla Camera dei deputati.
Segnaliamo che, almeno al momento, nel provvedimento non vengono presi in considerazione gli avvocati amministrativisti.
Ecco il testo: all’articolo 153 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: “Il difensore che comprova a mezzo di idonea certificazione di essere incorso in decadenze per causa a egli non imputabile o comunque derivante da caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o particolari condizioni di salute legate allo stato di gravidanza, per assistenza a figli, familiari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni nella gestione del proprio mandato, è rimesso in termini con provvedimento dal giudice o, prima della costituzione delle parti, dal presidente del tribunale. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto”.
All’articolo 81-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Quando il difensore non si presenta all’udienza e l’assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o particolari condizioni di salute legate allo stato di gravidanza, per assistenza a figli, familiari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni, comprovate da idonea certificazione prodotta, se possibile, prima dell’inizio dell’udienza, o comunicate alla cancelleria del giudice che procede anche a mezzo posta elettronica certificata nei medesimi termini, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto. L’assenza di comunicazione anticipata dell’impedimento, se giustificata, non può costituire da sola motivo di rigetto dell’istanza”.
Per consultare l’intero provvedimento: MES 729 (senato.it)
Questo è lo scopo dei promotori, come si legge nella relazione di accompagnamento: “Il presente provvedimento si propone lo scopo di colmare un vulnus al fine di per mettere al sistema giudiziario di non subire gravi conseguenze a causa di una assenza per motivi non dipendenti dalla volontà del difensore e rilevanti dal punto di vista strettamente umano. Permette altresì che l’assistito non veda pregiudicata senza colpa, neanche del proprio difensore, la propria posi zione processuale e, di conseguenza, i propri diritti”
In sintesi, il nuovo comma dell’articolo 153 cpc prevede la rimessione, con provvedimento del giudice o, prima della costituzione delle parti, del presidente del tribunale, del difensore che prova, attraverso idonea certificazione, di essere incorso in decadenze per una causa non imputabile o comunque derivante da:
1) caso fortuito;
2) forza maggiore o improvvisa malattia;
3) infortunio o gravidanza;
4) per assistenza a figli, familiari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura dei figli in età infantile o scolare, che non gli permettono di delegare le funzioni nella gestione del proprio mandato.
È esclusa la remissione in termini in caso di mandato congiunto.
Una novità assoluta per quanto riguarda la giustizia civile, visto che il Codice di rito non ha previsto sinora una disciplina generale sul legittimo impedimento del difensore.
Ora il provvedimento è stato assegnato alla Commissione Giustizia della Camera dei deputati, ne seguiremo l’iter.
