La Cassazione sezione 5 con la sentenza numero 37344/2024 ha ricordato che integra il delitto previsto dall’art. 615-ter, secondo comma, n. 1, cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l’accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di è attribuita.
La Suprema Corte ha ripreso il dictum delle Sezioni unite n. 41210 de/ 18/05/2017, Rv. 271061 – 01.
Integra, altresì, la accesso gli fattispecie criminosa di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico protetto, prevista dall’art. 615 ter c.p., la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere non solo (come è ovvio) da un soggetto non abilitato ad accedervi, ma anche da chi, pure essendo abilitato, violi le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l’accesso, ovvero ponga in essere operazioni di natura ontologicamente diversa da quelle per le quali l’accesso è consentito.
Non hanno rilievo, invece, per la configurazione del resto, gli scopi e le finalità che soggettivamente hanno motivato l’ingresso al sistema (cfr. Cass., sez. un., 27/10/2011, 5 n. 4694; Cass., sez. V, 26/06/2015, n. 44403, rv. 266088; Cass., sez. V, 15/01/2015, n. 15950; Cass., sez. V, 20/06/2014, n. 44390, rv. 260763; Cass., sez. V, 30/09/2014, n. 47105).
Il bene giuridico tutelato dalla norma in commento viene individuato dalla giurisprudenza di legittimità, del pari con orientamento costante, nella tutela del domicilio informatico sotto il profilo dello ius excludendi alios, anche in relazione alle modalità che regolano l’accesso dei soggetti eventualmente abilitati (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 26604 del 29/05/2019, Rv. 276427).
Nella fattispecie in esame, la configurabilità del reato di cui all’art. 615-ter cod. pen. si rivela pacificamente desumibile dalle pronunce di merito, essendo stato evidenziato che i numerosi accessi all’Anagrafe tributaria da parte dell’imputato hanno riguardato soggetti con domicilio fiscale al di fuori della competenza dell’Ufficio Territoriale presso il quale prestava servizio l’imputato, e peraltro in fascia oraria di chiusura dell’ufficio.
Inoltre, con motivazione congrua ed immune da censure, è stata sottolineata l’irrilevanza della circostanza (negata dall’imputato) della percezione di compensi in quanto la percezione di un’utilità economica, a fondamento dell’agire (comunque) illecito del soggetto, non rientra nella struttura del reato, essendo, irrilevanti i motivi e le finalità che possano spingere il sotto a violare il domicilio informatico altrui.
