Il fatto
GN viene assolta dalla contestazione di minacce per insussistenza del fatto.
Sfortunatamente, il giudice omette di provvedere sulla richiesta di condanna del querelante al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese.
Il ricorso
La donna impugna la decisione con atto di appello che viene correttamente riqualificato in ricorso per cassazione.
La decisione
Il caso è deciso da Cassazione penale, Sez. 7^, ordinanza n. 36996/2024, udienza del 25 settembre 2024.
Ordinanza, sì, non sentenza.
Perché si è ritenuto che “le doglianze esposte nell’atto di impugnazione non siano enunciate nei termini richiesti dall’art. 606 comma 1 cod. proc. pen., poiché non si denuncia, con le forme richieste dall’art. 581 cod. proc. pen., alcuno dei vizi che consentono di accedere al giudizio di legittimità”.
E anche perché “la memoria depositata dal difensore del ricorrente […] non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso”.
Risultato: ricorso dichiarato inammissibile e condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Epilogo
Lo si ignora.
Così come si ignora se GN sia brava a fare dolci in casa.
Ma se lo fosse, si dubita fortemente che ne regalerebbe al suo difensore.
