Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 37163/2024, udienza del 25 settembre 2024, ha ribadito che, sebbene il giudizio celebrato nelle forme del cosiddetto immediato custodiale richieda il necessario requisito prodromico dell’evidenza della prova, tuttavia, la decisione con la quale il GIP dispone il giudizio ai sensi dell’art. 455 cod. proc. pen. non può essere oggetto di ulteriore sindacato, salva l’ipotesi in cui la richiesta del rito non sia stata preceduta da un valido interrogatorio o dall’invito a presentarsi (Sez. U, n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260018-01; Sez. 3, n. 1482 del 20/09/2017, dep. 2018, Rv. 271981-01; Sez. 6, n. 18193 del 21/03/2018, Rv. 272986-01).
Ciò premesso, l’introduzione delle prove in dibattimento prescinde dai requisiti di ammissione al rito speciale e segue unicamente la disciplina dettata dall’art. 493 cod. proc. pen., non potendosi costringere contra legem le facoltà istruttorie della parte pubblica nel più ristretto perimetro dei soli esiti d’indagine rilevanti per il distinto requisito dell’evidenza della prova ex art. 453 cod. proc. pen.; non si rileva nessuna ragione, neppure di ordine sistematico, per impedire, nella fase dibattimentale, l’utilizzo di atti di altri procedimenti, fermo il necessario rispetto delle regole processuali di acquisizione del materiale probatorio al fascicolo del dibattimento.
In ogni caso, la facoltà del PM di procedere a separazione o a riunione dei procedimenti, anche in fase di indagine, è desumibile dall’art. 130 disp. att. cod. proc. pen., che attribuisce al magistrato inquirente il potere di agire congiuntamente o separatamente nei confronti di persone accusate di concorso nel medesimo reato ovvero in ordine a diverse imputazioni relative alla medesima persona, senza adottare alcuno specifico provvedimento, con l’unico limite – che qui non rileva, in difetto di specifiche deduzioni – della previsione dell’art. 17 cod. proc. pen, secondo cui può esercitarsi contestualmente l’azione penale per notizie di reato distinte, purché ricorra almeno una delle ipotesi in cui è ammessa la riunione (Sez. 1, n. 48417 del 23/11/2012, Rv. 254099-01).
La scelta del rito ordinario da parte dell’imputato non può che tener conto di questa possibilità di evoluzione degli scenari processuali (peraltro, già il solo compendio investigativo posto a fondamento della richiesta di giudizio abbreviato aveva spinto il ricorrente ad optare – sia pure infruttuosamente – per l’applicazione della pena.)
