Un magistrato entra in Tribunale a bordo di una bicicletta, ne percorre i corridoi fino ad arrivare nell’aula dove dovrà tenere un’udienza per direttissima.
Richiesto di giustificarsi, afferma di essere stato costretto all’uso della bicicletta da un improvviso attacco di mal di schiena.
La giustificazione avrà sortito l’effetto sperato davanti alla sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura?
Andiamo a leggere:
ORD. n. 43 del 2023 Presidente: PINELLI R.G. n. 34/2022 Relatore: NATOLI
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti – Giudice – Accesso presso i locali del Tribunali con il mezzo della bicicletta –- Illecito disciplinare – Unicità dell’episodio –- Insussistenza.
In tema di illeciti disciplinari, deve escludersi l’addebito della reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario, per assenza degli elementi costitutivi della violazione contestata, nel caso di un magistrato che in una sola occasione ha percorso i corridoi del Tribunale in bicicletta per recarsi dal proprio ufficio fino all’aula destinata alla celebrazione dei processi per direttissima a causa di “un improvviso attacco di mal di schiena”.
Riferimenti normativi: Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art.2, comma 1, lett. n)
D’altronde, parafrasando lo scrittore Jean-Noél Blanc: “Un giro in bicicletta, anche di solo pochi metri, permette di dare ordine alle idee confuse”.
