La Cassazione sezione 1 con la sentenza numero 28917/2024 ha stabilito che in tema di giudizio abbreviato, qualora il giudice della cognizione – anticipando la determinazione a contenuto vincolato che deve essere assunta “in executivis” dopo la formazione del giudicato – indichi nel dispositivo della sentenza la pena da eseguire in caso di mancata proposizione dell’impugnazione, calcolando la decurtazione di cui all’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., non si verifica alcuna nullità.
La Suprema Corte ha sottolineato che la procedura irrituale, salvo il caso in cui sia stato commesso un errore di calcolo, non viola il diritto del condannato di intervento, assistenza e rappresentanza di cui all’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e non comporta pregiudizi in termini di corretto computo della pena.
Fatto
Il ricorrente è stato condannato con sentenza pronunciata all’esito di giudizio abbreviato alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa.
Nel dispositivo della sentenza il giudice della cognizione ha anche disposto che, in caso di mancata proposizione dell’appello, la pena da eseguire avrebbe dovuto essere pari ad anni uno, mesi undici, giorni dieci ed euro 5.000,00 di multa, ai sensi dell’art. 442, comma 2 bis cod. proc. pen. (senza sospensione condizionale della pena aggiungiamo noi).
In data 18 ottobre 2023 la sentenza è divenuta irrevocabile e il pubblico ministero l’ha eseguita.
In data 14 novembre 2023 la difesa ha proposto istanza ex art. 670 cod. proc. pen. chiedendo, previa concessione della sospensione condizionale della pena, l’immediata scarcerazione del condannato.
Ciò anche evidenziando che nell’applicazione della riduzione pena non era stata seguita la procedura prevista dal combinato disposto degli artt. 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen.
In data 29 novembre 2023 il giudice dell’esecuzione, con provvedimento emesso de plano ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena e di immediata scarcerazione e ha dichiarato inammissibile l’istanza di applicazione ‘della riduzione di cui all’art. 442, comma 2 bis, cod. proc. pen. in quanto questa era stata già applicata.
Decisione
La Suprema Corte evidenzia che la parte non ha alcun interesse a discutere in ordine alla riduzione della pena di un sesto, già disposta.
A nulla, d’altro canto, rileva che tale decisione sia stata assunta con il provvedimento con il quale il giudice della cognizione, congiuntamente e in calce al dispositivo, ha disposto che in caso di mancata impugnazione la pena inflitta deve essere ridotta di un sesto ai sensi dell’art. 442, comma 2 bis, cod. proc. pen. sia irrituale.
Nel caso di specie, infatti, il giudice ha inteso anticipare una determinazione a contenuto vincolato che avrebbe dovuto essere assunta a fronte della costatazione della formazione del giudicato ma ciò non ha comportato e non comporta alcuna conseguenza in danno del condannato che, sul punto, non ha alcun concreto e specifico interesse a muovere contestazioni per avere ottenuto una ulteriore riduzione della pena in temini più favorevoli e in conformità alla norma dell’art. 442, comma 2 bis cod. proc. pen., che poi il pubblico ministero ha posto in esecuzione, attenendosi alle statuizioni dei giudice della cognizione.
Qualsivoglia impugnazione sul punto -che in questo caso avrebbe dovuto essere proposta con il mezzo previsto per la sentenza- d’altro canto, sarebbe destinata a essere dichiarata inammissibile.
Pure a fronte della rilevata irritualità, infatti, salva l’ipotesi eccezionale che il giudice abbia commesso un errore materiale nel calcolo della pena, la parte non ha alcun interesse specifico e concreto a ottenere una ulteriore e sovrapponibile pronuncia, ciò soprattutto, come nel caso di specie, in cui la pena è già in corso di esecuzione a seguito dell’ordine correttamente emesso dal competente organo.
Mentre, l’ordinamento non riconosce la possibilità di un’applicazione della sospensione condizionale della pena al di fuori della previsione degli artt. 671 e 674 cod. proc. pen., sicché la facoltà asseritamente impedita al condannato non ha copertura normativa e non assume rilievo la relativa violazione, che in ogni caso avrebbe potuto e dovuto essere fatta valere col ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna contenente l’applicazione dell’ulteriore diminuzione di un sesto di pena.
Deve dunque formularsi il seguente principio di diritto: “qualora il giudice della cognizione preveda, in subordine alla determinazione della pena ai sensi dell’art. 442 cod. proc. pen., il ricalcolo della stessa, decurtata di un sesto secondo la previsione di cui all’art. 442, comma 2 bis, cod. proc. pen. per l’ipotesi della mancata proposizione dell’impugnazione avverso la medesima sentenza pronunciata all’esito del giudizio abbreviato, non si verifica alcuna nullità e l’imputato condannato non ha interesse a contestare la decisione che, seppure irrituale, non ne viola il diritto di intervento, di assistenza e rappresentanza ex art. 178 lett. C) cod. proc. pen. e non comporta pregiudizi in termini di corretto computo della pena“.
