Condanna penale fondata su un’interpretazione inedita e imprevedibile: per la Corte di Strasburgo è una violazione dell’art. 7 CEDU (Vincenzo Giglio)

Si segnala la recente decisione, allegata alla fine del post nella versione originale in lingua francese, Delga c. Francia (caso n. 38998/20) emessa il 9 luglio 2024, dalla quinta sezione della Corte europea dei diritti umani.

Nell’occasione i giudici di Strasburgo hanno riconosciuto che è violato l’art. 7, CEDU, allorché taluno subisca una condanna penale in applicazione di un indirizzo interpretativo inedito ed imprevedibile al momento in cui è stata tenuta la condotta da cui è scaturita l’incriminazione.

Il fatto

La sindaca di un Comune delle regione francese dell’Occitania ha denunciato Charlotte Delga, nella qualità di presidente del consiglio della medesima regione, per essersi rifiutata di sottoscrivere un contratto d’appalto che avrebbe consentito la costruzione di un edificio scolastico in quel Comune.

Sosteneva la sindaca nella denuncia che il rifiuto era stato causato da una discriminazione politica, data la sua militanza nel Rassemblement national e l’appartenenza della Delga al contrapposto partito socialista.

La denuncia aveva portato all’apertura di un procedimento penale per il reato di discriminazione a carico della Delga che si era concluso con la sua condanna definitiva, a dispetto della sua linea difensiva fondata sul fatto che l’opposizione al contratto era dipesa esclusivamente da considerazioni prettamente politiche di pianificazione territoriale.

Il ricorso alla Corte europea dei diritti umani

La Delga si è rivolta ai giudici europei dei diritti umani, sostenendo che la mancata sottoscrizione di un contratto non poteva essere intesa come il rifiuto di un atto dovuto in quanto necessario per consentire l’esercizio di un diritto posto normativamente.

Ha osservato aggiuntivamente che una simile interpretazione del dato normativo non era mai stata adottata ed ha concluso chiedendo riconoscersi la violazione in suo danno dell’art. 7, CEDU, essendo stata condannata per una condotta che al tempo in cui fu tenuta non era mai stata considerata idonea ad integrare il reato di discriminazione, né era prevedibile che lo fosse in futuro.

La decisione della Corte

Il collegio strasburghese, premessa una ricognizione del principio del nullum crimen sine lege, hanno rilevato che la giurisprudenza francese aveva costantemente collegato il reato di discriminazione alla negazione di un diritto esistente ed effettivo, non già soltanto eventuale, e non rimesso alla discrezionalità di un organo pubblico.

Hanno inoltre osservato che la partecipazione e quindi il coinvolgimento degli enti regionali ai contratti comunali non sono obbligatori.

Sulla base di queste coordinate, la Corte EDU ha ritenuto che la ricorrente, allorché rifiutò di firmare il contratto comunale, non poteva ragionevolmente prevedere di essere punita penalmente per il reato di discriminazione.

È stato pertanto violato in suo danno l’art. 7, CEDU, e lo strumento migliore per far cessare gli effetti pregiudizievoli della violazione è la riapertura del procedimento penale.

La giurisprudenza italiana in tema di mutamenti giurisprudenziali imprevedibili “in malam partem

Rinviamo sul punto ad una nostra recente pubblicazione, titolata “Mutamento giurisprudenziale imprevedibile in malam partem: la Corte di cassazione lo equipara ad una causa di esclusione della colpevolezza” (consultabile a questo link).