Omesso deposito della lista testi da parte del PM e la ciambella di salvataggio dell’articolo 507 cod. proc. pen.
La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 32582/2024 ha ribadito la sostanziale disparità tra l’accusa e la difesa in termini di richiesta e acquisizione della prova dichiarativa.
Questione prospettata
Con riferimento alla ammissione della prova testimoniale.
L’istruttoria si era svolta attraverso l’ammissione di prova testimoniale ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., ma nel caso di specie il PM non aveva mai depositato la lista testi ai sensi dell’art. 468 cod. proc. pen.
Sul punto, la Corte territoriale aveva richiamato la giurisprudenza di legittimità che ritiene ammissibile il ricorso al potere ufficioso di cui all’art. 507 cod. proc. pen.
Detto potere, però, ad avviso della difesa, può esercitarsi solo nel caso in cui la lista testi sia stata comunque depositata, seppur tardivamente.
Il presupposto di applicabilità dell’art. 507 cod. proc. pen. è che sia stata comunque espletata una istruttoria che il giudice ritenga incompleta, disponendo officiosamente la prova ritenuta assolutamente necessaria ai fini del decidere.
Nel caso in esame, invece, non vi era stata alcuna istruttoria, avendo il PM omesso di depositare la lista testi.
Decisione
La questione proposta con il primo motivo di ricorso è stata da tempo chiarita dalle Sezioni unite penali (Sez. U, Sentenza n. 11227 del 06/11/1992, Martin, Rv. 191607 – 01), secondo cui il potere del giudice di disporre anche di ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. sussiste anche nel caso in cui non vi sia stata in precedenza alcuna “acquisizione delle prove”.
Nell’affermare il principio, le Sezioni unite hanno evidenziato che le parole “terminata l’acquisizione delle prove”, con le quali esordisce l’art. 507 cod. proc. pen., indicano il momento dell’istruzione dibattimentale in cui può avvenire l’ammissione delle nuove prove e non invece il presupposto per l’esercizio del potere del giudice.
Ciò posto, è parimenti consolidato il principio secondo cui il potere del giudice di assumere d’ufficio nuovi mezzi di prova a norma dell’art. 507, cod. proc. pen., può essere esercitato anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e da cui sono decadute per omesso tempestivo deposito della lista testi, ove sussista il requisito della loro assoluta necessità (Sez. 4, n. 22033 del 12/04/2018, Sez. 3, n. 38222 del 25/05/2017, Rv. 273267 Rv. 270802 Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006, PM in proc Greco, Rv. 234907 – 01).
