La circostanza di essere una mamma separata, che si occupa in via esclusiva dei due figli minori, e non essere riuscita a conciliare l’organizzazione di studio e l’obbligo formativo con gli impegni familiari sono stati considerati dal CCD un’aggravante ed è scattata la sanzione della sospensione, per fortuna sostituita dal più blando avvertimento, in conseguenza della parziale revisione operata dal Consiglio nazionale forense.
La vicenda scaturisce dalla decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Milano, che ha ritenuta sussistente la responsabilità dell’incolpata per la violazione degli artt. 15 e 70 comma 6 del Codice Deontologico Forense in relazione all’art 12 comma 4 del regolamento per la formazione continua approvata dal CNF il 16.07.2014 e modificato con delibera del 16.12.2016, non avendo conseguito alcun credito formativo nel triennio 2014/2016 – si comminava la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione forense di mesi due.
A sostegno della decisione il CDD di Milano evidenziava che le argomentazioni addotte dall’incolpata (il non aver avuto tempo a disposizione per l’attività formativa, in quanto aveva dovuto occuparsi delle due figlie minori in via esclusiva essendo separata dal marito e che gli orari e l’organizzazione dello studio non le consentivano la frequenza dei corsi) non costituivano cause di giustificazione e che nella fattispecie concreta avrebbe dovuto applicarsi la sanzione aggravata della sospensione in luogo della sanzione edittale dell’avvertimento avuto riguardo al comportamento complessivo dell’incolpata ed alla peculiarità della fattispecie concreta.
Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 171 del 2024 ha accolto parzialmente il ricorso sottolineando che l’obbligo degli avvocati di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale viene disciplinato dalla legge n. 247/2012, che all’ art. 11 lo qualifica come finalizzato ad «assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio 3 della professione nell’interesse dei clienti e dell’amministrazione della giustizia».
Il Regolamento CNF 16 luglio 2014, n. 6 (Regolamento per la formazione continua) nell’art. 12 comma 1 ha previsto – ai fini del rispetto dell’obbligo formativo sancito dall’art. 11 L.247/2012 – la partecipazione effettiva e documentata alle attività di aggiornamento e formazione, prevedendo un periodo di valutazione dell’obbligo di durata triennale e che «L’iscritto deve conseguire, nell’arco del triennio formativo, almeno n. 60 Crediti Formativi, di cui n. 9 Crediti Formativi nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale».
Il Codice Deontologico Forense dispone nell’Art. 15 che “L’Avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente” e prevede nell’art. 70, comma 6, la sanzione edittale dell’avvertimento nei confronti dell’Avvocato che non abbia rispettato i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell’Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi.
“L’obbligo formativo non può essere surrogato dallo svolgimento dell’attività auto-formativa dell’avvocato né attenuato dagli impegni professionali svolti dall’avvocato stesso” (Cassazione a SSUU n. 9547/2021).
La giurisprudenza domestica è univoca nel ritenere che l’intensa attività lavorativa non scrimina l’inadempimento al dovere di formazione e aggiornamento professionale (“L’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione nell’albo e non subisce deroga né attenuazioni nel caso di impegni professionali ritenuti tanto assorbenti da precludere -in thesi- la stessa possibilità materiale di acquisire i “crediti formativi” richiesti giacché, diversamente ragionando, detto obbligo finirebbe per dover essere adempiuto con le modalità regolamentari previste solo dall’iscritto all’albo che svolga la propria attività in modo marginale, episodico e discontinuo” (CNF, sentenza del 1° dicembre 2017, n. 204) e che la violazione dell’obbligo formativo è scriminata dallo stato di necessità (Lo stato di necessità conseguente a grave malattia, propria o di un proprio familiare, esclude rilevanza disciplinare alla violazione dell’obbligo di formazione continua, di cui pertanto costituisce scriminante pur in mancanza di una previa richiesta o concessione di esonero ex art. 15 Reg. CNF n. 6/2014” (CNF, sentenza del 3 maggio 2016, n. 117)
La violazione del dovere di formazione, contemplata dall’ art. 70, comma 6 CDF (Rapporti con il Consiglio dell’Ordine), che dispone: «L’avvocato deve rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell’Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi», prevede quale sanzione espressa, in via edittale, l’avvertimento che, secondo il disposto dell’art. 22 NCDF sub a) può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l’incolpato non commetta altre infrazioni.
Nonostante le circostanze giustificative dedotte dall’Avv. … nelle difese dinanzi al CDD non possano essere prese in considerazione al fine della dosimetria della sanzione da applicare, in quanto circostanze solo asserite e non comprovate, tuttavia neppure si ravvisa – diversamente da quanto deciso dal CDD – la sussistenza di circostante aggravanti, solo genericamente e con formula di stile enunciate nell’impugnata decisione (“avuto riguardo al comportamento complessivo dell’incolpata ed alla peculiarità della fattispecie concreta”), in assenza di concreta motivazione sul punto.
Per i suesposti motivi, non rinvenendosi nella specie circostanze tali da giustificare l’aggravamento della sanzione disciplinare adottata in relazione alla condotta contestata, appare fondata e meritevole di accoglimento la richiesta della ricorrente di affievolimento della sanzione da comminare, ritenendo questo Consiglio congrua la sanzione edittale dell’avvertimento in relazione alla fattispecie concreta, in applicazione di univoco orientamento della giurisprudenza domestica, secondo cui: L’ammissione della propria responsabilità disciplinare da parte del professioni sta incolpato in sede di procedimento dinanzi al Consiglio territoriale non può non essere valorizzata nell’ambito del complessivo giudizio relativo alla personalità dell’incolpato ai fini della determinazione della giusta sanzione, attestando la consapevolezza della contrarietà della condotta contestata alle regole del corretto agire professionale e di conseguente sanzionabilità dello stessa, nella prospettiva di non ripetere siffatti comportamenti.
Nel caso di specie, anche in considerazione della mancanza di precedenti disciplinari e della particolare situazione personale dell’incolpato, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha mitigato in censura la sanzione disciplinare della sospensione di due mesi comminata dal Consiglio territoriale” (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 28 del 7 marzo 2023) e “Per la giusta dosimetria della sanzione, e in particolare ai fini di un’eventuale mitigazione della stessa, tra le altre cose rilevano il grado non particolarmente elevato della colpa e l’assenza di dolo o intento fraudolento, la correttezza del comportamento precedente e successivo ai fatti, le vicende personali e professionali dell’incolpato nel periodo considerato, la ridotta gravità o l’assenza del danno per l’esponente, l’intervenuto risarcimento del danno, l’ammissione di responsabilità e il rammarico espresso per l’accaduto, il ravvedimento operoso, la mancata compromissione dell’immagine della professione forense, la commendevole vita professionale, l’insussistenza di precedenti disciplinari”(Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 264 del 30 dicembre 2022)
2024-171.pdf (codicedeontologico-cnf.it)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. D’Agostino), sentenza n. 171 del 7 maggio 2024
