Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 28646/2024, udienza del 6 giugno 2024, ha affermato che configura il reato previsto dall’art. 79, comma 1, d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la messa a disposizione o il mero consenso a utilizzare un locale pubblico o un circolo privato ove consumare stupefacenti da parte di più assuntori con la consapevolezza e volontà di consentire, anche in forma omissiva, che il locale sia utilizzato come sede di ritrovo per il consumo di sostanze stupefacenti.
In fatto
La Corte di appello di […], con sentenza del 27/10/2023, ha parzialmente riformata la sentenza del GUP del Tribunale di […], emessa in data 15/07/2021, con la quale VE, in concorso con la madre CF, è stata riconosciuta responsabile del reato previsto dall’art. 79, d.P.R. n. 309 del 1990, nella loro qualità di gestori dell’attività commerciale riconducibile alla società […] denominata all’insegna […], esercente in […] l’attività di ristorazione, per aver consentito a clienti e dipendenti di adibire il ristorante a luogo di convegno di persone che si davano allo spaccio e all’uso di sostanza stupefacente tipo cocaina, permettendo ai clienti e dipendenti di spacciare e consumare sostanze stupefacenti anche in condivisione di gruppo, all’interno dei bagni del locale per 79 diversi episodi.
Ricorso per cassazione
La difesa dell’imputata lamenta l’erronea interpretazione della legge penale in relazione all’art. 79 d.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento alla sussistenza della condotta soggettiva di agevolazione dell’uso di sostanze stupefacenti ed alla valutazione dei requisiti di aver adibito il locale a luogo di convegno e di plurimi incontri.
Evidenzia che la Corte di appello ha ritenuto che nella frequentazione nei bagni del ristorante gestito dalla ricorrente, in particolare in quello riservato alle donne, venisse consentito un costante uso di cocaina da parte degli avventori del locale essendo stati registrati 79 episodi di consumo che avvenivano apparecchiando usualmente la sostanza sul tavolino nero posto a fianco al lavabo del bagno delle signore.
Contesta che la mera tolleranza e osservazione di una cliente del locale fare uso di cocaina possa essere considerata prova della consapevolezza dell’uso di droga all’interno del locale e della volontà di agevolare tale consumo da parte dell’imputata.
Ritiene che la tolleranza di un avventore del locale in una singola occasione in cui era stato notato consumare cocaina non corrisponde all’aver adibito il locale a convegno di persone né ad aver finalizzato lo stesso ad una pluralità di incontri.
Decisione della Corte di cassazione
Il collegio osserva che il reato di cui all’art. 79 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rubricato come “agevolazione dell’uso di sostanze stupefacenti”, incrimina la condotta di adibizione o consenso all’adibizione di un locale pubblico o di un circolo privato (nel comma 1) o di un qualsiasi immobile, ambiente, veicolo (nel comma 2) quale luogo di convegno per persone che ivi si ritrovano per usare stupefacenti.
Nel primo comma la condotta incriminata – a differenza che nel secondo – non prevede che il locale sia adibito a convegno di persone per l’uso di stupefacenti in modo abituale.
Sul piano oggettivo la fattispecie prevista dall’art. 79, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, incrimina la predisposizione o il mero consenso a predisporre luoghi per incontri con il consumo di droghe (al riguardo, Sez. 4, n. 3728 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278033 – 01, richiede che colui che ha la disponibilità di un locale pubblico o aperto al pubblico lo destini a una pluralità di occasioni di incontro fra almeno due assuntori di sostanze stupefacenti, diversi dal gestore del locale, i quali ivi concretamente si diano convegno per fare uso di droghe.
La lettera del comma 1 dell’art. 79, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, non prevede un reato proprio del gestore del locale o del circolo ma la condotta di adibizione presuppone la disponibilità del locale, requisito invece espressamente previsto dal comma 2 a proposito di immobili, ambienti o veicoli.
È da notare che, trattandosi di reato di condotta, l’adibizione, o il consenso all’adibizione, del locale si possono realizzare anche mediante il mancato impedimento dell’uso di stupefacenti, atteso che i soggetti che dispongono di tali locali pubblici o circoli privati evidentemente frequentati da più soggetti hanno l’obbligo di impedire che questi ambienti vengano utilizzati per agevolare l’uso di stupefacenti.
Inoltre, il reato potrebbe configurarsi anche in assenza di plurimi incontri, essendo l’abitualità prevista soltanto nel comma 2 dell’art. 79, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.
La condotta di agevolazione dell’uso di stupefacenti con la messa a disposizione, e/o il consenso a utilizzare i locali per tale uso richiede, altresì, che avvenga tale consumo da parte di più assuntori il cui ruolo, lungi dall’essere quello di persone offese del reato, astrattamente potrebbe anche essere di concorrenti attivi nel reato di agevolazione dell’uso di stupefacenti, fermo restando l’eventuale rilevanza della loro condotta, ai sensi dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.
Sul piano dell’elemento soggettivo del delitto di agevolazione dell’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope anche nella forma omissiva, è necessario che il soggetto sia conscio dell’utilizzo del locale nella sua disponibilità quale sede di frequente ritrovo per il consumo di sostanze stupefacenti e si astenga dall’intervenire nella consapevolezza dell’agevolazione che dal suo comportamento omissivo può derivare a tale uso (Sez. 4, sentenza n. 25240 del 30/04/2014, Rv. 259241 – 01 10). È sufficiente, quindi, la consapevolezza del fatto che il locale, posto nella sua disponibilità, sia utilizzato come sede di ritrovo per il consumo di sostanze stupefacenti e l’intenzione di consentire che il locale sia utilizzato anche mediante il mancato impedimento dell’uso di stupefacenti. (Sez. 6, n. 48556 del 14/03/2019, Rv. 277726-01).
In breve, il collegio ritiene di affermare il principio per cui configura il reato previsto dall’art. 79, comma 1, d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la messa a disposizione o il mero consenso a utilizzare un locale pubblico o un circolo privato ove consumare stupefacenti da parte di più assuntori con la consapevolezza e volontà di consentire, anche in forma omissiva, che il locale sia utilizzato come sede di ritrovo per il consumo di sostanze stupefacenti.
Il ricorso deve essere quindi rigettato.
