Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 30969/2024, udienza del 15 luglio 2024, ha ribadito, nella scia della decisione Tamborrino delle Sezioni unite penali, che, in materia di oblazione, ove sia contestato un reato per il quale non è consentita l’oblazione ordinaria di cui all’art. 162, cod. pen., né quella speciale prevista dall’art. 162-bis, cod. pen., l’imputato, qualora ritenga che il fatto , possa essere diversamente qualificato in un reato che ammetta l’oblazione, ha l’onere di sollecitare il giudice alla riqualificazione del fatto e, contestualmente, a formulare istanza di oblazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale espressa richiesta, il diritto a fruire dell’oblazione stessa resta precluso ove il giudice provveda di ufficio ex art. 521, cod. proc. pen., con la sentenza che definisce il giudizio, ad assegnare al fatto la diversa qualificazione che consentirebbe l’applicazione del beneficio (Sez. U, sentenza n. 32351 dei 26/06/2014, Tamborrino, Rv. 259925).
Nel caso in esame, con gli atti depositati in allegato alla memoria depositata nel corso del giudizio di cassazione, il ricorrente ha dimostrato di aver soddisfatto tale onere in quanto aveva chiesto la riqualificazione nell’art. 697, cod. pen., e la conseguente oblazione sia nella memoria presentata al GUP che in quella memoria presentata al giudice del dibattimento.
Sul punto relativo alla mancata decisione sulla domanda di oblazione, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ex art. 623, comma 1, lett., c), cod. ,proc pen., ad altra sezione del Tribunale, che valuterà ai sensi dall’art. 162-bis, cod. pen., la domanda di oblazione presentata in corso di processo dall’imputato ed, in ipotesi di ammissione alla procedura e positiva definizione delia stessa, ne trarrà le conseguenze sulla formula terminativa del giudizio.
