Riqualificazione del fatto in secondo grado: se il nuovo reato richiede l’udienza preliminare e non si è tenuta, il giudice d’appello deve annullare la decisione di primo grado e trasmettere gli atti al PM (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 33080/2024, udienza del 25 giugno 2024, ha ribadito che la mancata celebrazione dell’udienza preliminare configura ex se una lesione delle prerogative difensive che è riconosciuta in via generale ed astratta dal codice, il quale all’art. 521-bis, cod. proc. pen., prevede la regressione del procedimento nei casi di riqualificazione in peius, ovvero in caso di assegnazione a fatti originariamente inquadrati in fattispecie in relazione alle quali non era necessaria la celebrazione dell’udienza preliminare di una qualificazione che avrebbe invece richiesto la celebrazione di tale udienza (in questo senso, Sez. 6^, n. 8141 del 12/12/2019, Rv. 278356; Sez. 6, n. 22813 del 03/05/2016, Rv. 267333).

In fatto

La Corte territoriale, con sentenza emessa il 4 marzo 2024, ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva accertato la responsabilità penale di PP, previa riqualificazione del reato nel delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, condannandolo alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione.

I fatti riguardano il rinvenimento nella disponibilità di GS di un tesserino del Ministero della Giustizia, riportante i dati anagrafici di GS medesimo e la dicitura “Giudice”.

L’attività di indagine aveva permesso di appurare che GS, tramite messaggi inviati con l’applicazione WhatsApp, aveva chiesto al suo interlocutore appellato “Pasq2” di fabbricargli un tesserino con il logo del Ministero della Giustizia, con apposizione delle proprie generalità e della dicitura “giudice”, come professione svolta.

Successive indagini avevano appurato che l’utente memorizzato come “Pasq2” si identificava con il ricorrente, utilizzatore ed intestatario dell’utenza associata, che dopo aver fornito codice iban e codice fiscale al fine di ricevere il pagamento per il lavoro svolto, inviava al GS la fotografia del tesserino con le indicazioni richieste.

Ricorso per cassazione

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione PP a mezzo del difensore di fiducia, deducendo tre distinti motivi di impugnazione.

Si riporta qui soltanto il secondo, unico pertinente all’oggetto del post.

Con il secondo motivo, il ricorso denuncia violazione di legge in relazione all’art. 521-bis, cod. proc. pen., per mancata celebrazione dell’udienza preliminare in relazione al reato per come riqualificato.

Il ricorrente evidenzia che l’originaria contestazione riguardava il delitto di cui all’art. 489, poi riqualificato in quello ex art. 497-bis, comma secondo, cod. pen., e nelle note di udienza del 26 febbraio 2024 aveva evidenziato che, fino al 31 dicembre 2022, il delitto di possesso e fabbricazioni di documenti di identificazione falsi prevedeva la celebrazione della udienza preliminare, divenendo reato per il quale si procede a citazione diretta solo per effetto della riforma Cartabia, sicché all’epoca della pronuncia del dispositivo di primo grado (14 settembre 2022), il Tribunale avrebbe dovuto con ordinanza trasmettere gli atti al PM per il corretto esercizio dell’azione penale.

Decisione della Corte di cassazione

Il Tribunale ha riqualificato il fatto nel delitto previsto dall’art. 497-bis, cod. pen., sicché avrebbe dovuto rimettere gli atti al PM così come precisamente previsto dall’art. 521-bis, comma 1, cod. proc. pen. secondo cui, quando dalla diversa qualificazione giuridica risulti che per il reato è prevista l’udienza preliminare e questa non si è tenuta, il giudice dispone la trasmissione degli atti al PM.

Va, quindi, rilevato che il potere di qualificazione, fermi i limiti rivenienti dai noti arresti della Corte europea dei diritti dell’uomo, a partire dalla sentenza Drassich c. Italia, non è comunque incondizionato, e ciò significa che la qualificazione giuridica del fatto compete al giudice e che peraltro la stessa è consentita entro determinati limiti, dovendosi altrimenti prendere atto del regime applicabile in relazione al reato così come riqualificato (Sez. 6, n. 22813 del 03/05/2016, Rv. 267133).

Nella giurisprudenza di legittimità si è affermato al proposito che in tema di giudizio di legittimità, va disposto l’annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al PM qualora il giudice di appello, avendo confermato la nuova e diversa qualificazione giuridica del fatto, ritenendo il reato tra quelli per i quali è prevista la celebrazione dell’udienza preliminare e questa non si sia tenuta, ha giudicato nel merito dell’imputazione anziché disporre l’annullamento della sentenza di primo grado e la regressione del procedimento, al fine di consentire il recupero dell’udienza preliminare (Sez. 6, n. 8141 del 12/12/2019, Rv. 27835601).

In effetti, sebbene in tema di udienza preliminare l’art. 550, comma 3, cod. proc. pen. preveda che nel caso di esercizio dell’azione penale mediante citazione diretta per reato per il quale è prevista l’udienza preliminare la relativa eccezione è proposta entro i termini di cui all’art. 491, comma 1, cod. proc. pen. tuttavia, tale regola vale solo quando il reato nella qualificazione originaria richieda di per sé l’udienza preliminare e non quando la necessità dell’udienza preliminare discenda dalla riqualificazione operata in sede di giudizio (Sez. 1, n. 43230 del 04/11/2009, rv. 245118).

Non coglie nel segno la motivazione offerta dalla Corte territoriale che ritiene il reato ex art. 497-bis, cod. proc. pen., ricompreso tra quelli previsti dall’art. 550 cod. proc. pen.

Invero, la relativa fattispecie incriminatrice è divenuta reato per il quale si procede a citazione diretta solo per effetto della riforma Cartabia, mentre all’epoca della pronuncia del dispositivo di primo grado (14 settembre 2022) era prevista la celebrazione dell’udienza preliminare: il Tribunale avrebbe dovuto con ordinanza trasmettere gli atti al PM per il corretto esercizio dell’azione penale.

Sicché nel caso di specie, deve quindi recuperarsi l’operatività dell’art. 521-bis, cod. proc. pen., con conseguente travolgimento del processo attraverso l’annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado e trasmissione degli atti al PM presso il Tribunale competente in primo grado, fermo restando – è bene precisarlo – che il PM dovrà comunque esercitare l’azione penale secondo le nuove regole processuali, dovendosi applicare il principio del tempus regit actum in presenza di modifiche legislative attinenti a norme di natura processuale.