Rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale: consentita anche nel grado di appello di un giudizio con rito abbreviato (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 29958/2024, udienza del 4 giugno 2024, ha affermato che la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale disposta ai sensi dell’articolo 603, cod. proc. pen., è iniziativa certamente consentita anche nel giudizio di appello conseguente allo svolgimento del giudizio di primo grado con le forme del rito abbreviato (così, Sez. 2^, n. 30779 del 10/572023, Rv. 284947).

La stessa è, naturalmente, subordinata alla constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza la richiesta integrazione probatoria e tale valutazione è incensurabile in sede di legittimità se sostenuta da adeguata motivazione.

Inoltre, la produzione di documenti può essere ammessa prima dell’inizio della discussione e senza necessità di ordinare, a mente dell’art. 603, cod. proc. pen., la rinnovazione parziale del dibattimento, in virtù dello stesso potere concesso in primo grado nel giudizio abbreviato al giudice dell’udienza preliminare dall’art. 421, comma 3, cui rinvia il primo comma dell’art. 441, cod. proc. pen. (Sez. 6^, sentenza n. 1944 del 24/11/1993, dep. 17/02/1994, Rv. 197263 – 01).