La Cassazione sezione 3 con la sentenza numero 36481/2024 si è dovuta soffermare sulla rilevanza probatoria dell’atteggiamento nervoso della persona sottoposta ad un controllo di polizia.
Fatto
La Corte territoriale, in riforma della sentenza del GUP, ha ridotto la pena nei confronti di A.C., riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e riconosciute le generiche equivalenti alla recidiva.
Ricorre per cassazione l’imputato sulla base di un solo motivo per violazione di legge, perché era stato condannato solo perché passeggero dell’auto di G. l., che deteneva, a sua insaputa, 92,4 grammi di marijuana.
La responsabilità gli era stata attribuita esclusivamente sulla base della dichiarazione degli operanti che l’avevano descritto nervoso.
Il fascicolo originariamente assegnato alla settima sezione penale è stato rimesso alla terza sezione non essendo manifestamente infondato il motivo sulla responsabilità.
Decisione
La motivazione della Corte di appello che ha confermato la responsabilità dell’imputato, seduto dal lato del passeggero, sulla base dell’atteggiamento nervoso al momento del fermo e sulla base del precedente specifico di recente commissione.
Ritiene la Suprema Corte che la motivazione sia congetturale perché ha valorizzato una circostanza, l’atteggiamento nervoso, di ambigua lettura, perché inerente allo stato soggettivo dell’imputato e alla non prevedibilità delle reazioni individuali rispetto a situazioni particolari, nonché il precedente, che non può essere interpretato in modo causalmente sinergico rispetto al reato oggetto del presente procedimento.
Sta di fatto che i giudici di merito hanno accertato che l’auto era condotta da G.I. che ne era anche il comproprietario e che era stato lo stesso G.I. a prelevare da sotto il sedile del passeggero il sacchetto di plastica con la marijuana per consegnarlo spontaneamente alla polizia giudiziaria.
Sulla base della motivazione resa non vi sono elementi per ritenere la sicura responsabilità del ricorrente (si veda in termini, Sez. 4, n. 4948 del 22/01/2010, Rv. 246649 – 01, che ha ritenuto il passeggero connivente non punibile avendo mantenuto un comportamento passivo, privo di qualsivoglia efficacia causale).
È necessario, infatti, accertare in modo rigoroso se A.C. possa essere considerato responsabile dello stupefacente del coimputato, considerato che questi era anche il proprietario del veicolo nonché il guidatore al momento del controllo.
S’impone, quindi, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte territoriale.
