La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 35841/2024 ha ribadito quali sono gli adempimenti inderogabili in caso di decesso dell’avvocato di fiducia domiciliatario.
Nel caso esaminato, non risulta dagli atti che all’imputato sia stato comunicato – o che lo stesso abbia altrimenti saputo – dell’intervenuto decesso del proprio originario difensore.
Inoltre, non risulta, che siano stati effettuati gli adempimenti di cui all’art. 28, disp. att. cod. proc. pen., che dispone che il nominativo del difensore di ufficio deve essere comunicato senza ritardo all’imputato con l’avvertimento che può essere nominato in qualunque momento un difensore di fiducia o che l’imputato abbia comunque avuto contatti con il difensore d’ufficio nominatogli.
A ciò si aggiunge che “In tema di notificazioni, il decesso del difensore di fiducia domiciliatario determina un’ipotesi di impossibilità di notificazione sopravvenuta derivante da una situazione impeditiva non ricollegabile al comportamento del destinatario della notificazione, sicché, qualora non risulti dagli atti, né sia altrimenti desumibile, che l’imputato fosse a conoscenza del decesso, non sono applicabili le disposizioni di cui alla prima parte dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., bensì quelle di cui agli artt. 157 e 159 cod. proc. pen. (richiamate nell’ultimo periodo del predetto comma 4 dell’art. 161), non potendosi ritenere che l’imputato sia stato nell’effettiva condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto” (Sez. 2, n. 14947 del 11/02/2020, Rv. 278836; Sez. 6, n. 13417 del 08/03/2016, Rv. 266739).
Premesso tutto ciò non è sufficiente nominare un difensore di ufficio senza comunicare nulla all’imputato e procedere al giudizio nei suoi confronti.
