Non basta chiamarla “querela” perché sia tale (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 6 con la sentenza numero 35855/2024 ha stabilito che la querela consistendo in una manifestazione di volontà è un negozio giuridico e per la sua interpretazione bisogna seguire le regole dell’articolo 1362 Codice civile.

Pertanto, la Suprema Corte nel caso in esame ha aderito al filone giurisprudenziale che ritiene che la querela, consistendo in una manifestazione di volontà, deve essere considerata un vero e proprio negozio giuridico, di guisa che valgono, per la sua interpretazione, le regole stabilite dagli artt. 1362 e segg. cod. civ. che contengono i principi generali che appunto devono tenersi presenti nell’interpretazione dei negozi giuridici.

Sicché, anche per la querela, si deve indagare quale sia stata l’intenzione del suo autore (ex multis, Sez. 1, n. 1087 del 24/06/1968, Rv. 109255; Sez. 3, n. 1037 del 09/10/1984, Rv. 167633; Sez. 2, n. 4554 dell’11/01/1986, Rv. 172884), dovendo essere valutata la natura dell’atto – che è quella di condizione di procedibilità- e la funzione dello stesso, che è essenzialmente quella di consentire all’autorità procedente la sicura individuazione del fatto-reato. Per tale ragione, si è ritenuto che «contenuto necessario e sufficiente per la sua validità è che il querelante manifesti l’istanza di punizione in ordine ad un fatto-reato, senza ulteriori precisazioni, dettagli o circostanziate descrizioni» (ex multis, Sez. 3, n. 1210 del 09/11/1993, Rv. 196479).

Nel caso in esame, l’atto a firma della persona delegata a sporgere la denuncia di furto, sebbene nella intestazione contenga il riferimento esplicito alla querela, non può ritenersi idoneo ad assolvere alla funzione di condizione di procedibilità dell’azione penale.

Per quanto la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richieda formule particolari e possa essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, la mera narrazione degli episodi criminosi – come avvenuto nel caso di specie- pertanto non è espressione di volontà punitiva e non può essere qualificata come valida manifestazione del diritto di querela.

Per le esposte argomentazioni, si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di furto contestato.