Una facoltà non può tramutarsi in obbligo sulla base di protocolli o schemi operativi: la Cassazione interviene in tema di pene sostitutive (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 1 con la sentenza numero 36902 depositata il 3 ottobre 2024 ha stigmatizzato il richiamo della corte di merito, che ha negato l’accesso alla pena sostitutiva, al mancato adempimento da parte dell’imputato di uno “schema operativo” che prevedeva il deposito di documentazione a suo carico.

La Suprema Corte ha stabilito che non può ritenersi sussistere in capo all’imputato un obbligo di presentare documentazione al giudice, atteso che il comma 3 dell’articolo 545-bis Cpp, come si è evidenziato, non pone a carico dell’imputato alcun obbligo, ma solo gli dà facoltà di presentare documentazione, peraltro, all’ufficio dell’esecuzione penale esterna, in un’ottica di collaborazione ai fini della elaborazione della relazione, e non al giudice che procede, davanti al quale il ricorrente ha facoltà di presentare memorie.

Ricordiamo che la Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 12635/2024 ha stabilito che in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, nel caso in cui le informazioni richieste all’Ufficio di esecuzione penale esterna non siano trasmesse entro il termine fissato con il provvedimento di rinvio dell’udienza ex art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non sussiste alcun onere per l’imputato di presentare al giudice documentazione surrogatoria, sicché, in mancanza di tali atti, l’eventuale rigetto dell’istanza di sostituzione può fondarsi solo su elementi sopravvenuti rispetto all’adozione dell’ordinanza di sospensione del processo.

Fattispecie in cui la Suprema Corte ha annullato il dispositivo di conferma della sentenza di condanna, adottato ex art. 545-bis, comma 3, cod. proc. pen. sul rilievo che, all’udienza di rinvio, non risultava pervenuta alcuna documentazione, né inviata dell’UEPE, né prodotta da parte dell’imputato.