La Cassazione sezione 5 con la sentenza numero 35874/2024 ha ricordato che il giudice per determinare il valore giornaliero della pena pecuniaria a cui assoggettare l’imputato deve tener conto delle condizioni economiche patrimoniali dell’imputato e del suo nucleo familiare.
Il d.lgs. n. 150 del 2022 ha inserito, nella legge n. 689 del 1981, l’art. 56- quater, secondo il quale «per determinare l’ammontare della pena pecuniaria sostitutiva, il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l’imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva».
Tale valore, che può variare da un minimo di 5,00 euro a un massimo di 2.500,00 euro, va determinato tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare, che il giudice deve specificamente accertare (cfr. Sez. 5, n. 18812 del 10/03/2023; Sez. 6, n. 14873 del 12/07/2024, n. m.), che il giudice dovrà accertare nell’udienza ex art. 545-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 1881.2 del 10/03/2023).
Ebbene, nel caso in esame, la Corte di appello si è limitata a convertire la pena detentiva, facendo riferimento al parametro di euro 75,00 al giorno, senza fornire alcuna motivazione al riguardo e senza determinare il «valore giornaliero», posto dalla nuova norma, introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, quale indice fondamentale di determinazione della sanzione sostitutiva.
Invece, nella sentenza impugnata illegittimamente la Corte di appello non ha spiegato perché ha determinato il valore giornaliero della multa in euro settantacinque giornaliere (Sez. 2, n. 2599 del 16/01/2024).
La sentenza, pertanto, limitatamente al trattamento sanzionatorio, deve essere annullata, con rinvio al giudice di merito per nuovo giudizio sul punto.
