Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 35529/2024, udienza del 10 settembre 2024, ha posto rimedio ad una catena di errori che avevano ostacolato pesantemente la difesa di un imputato.
Vicenda giudiziaria
La Corte di appello ha confermato la pronuncia del GUP del Tribunale emessa in data 05/04/2023 che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato LC responsabile dei reati di rapina aggravata ed evasione commessi il 5 e 6 luglio 2022, con irrogazione della pena di anni sei, mesi sei di reclusione ed euro 3.000,00 di multa.
Ricorso per cassazione
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando due motivi.
Con il primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., l’omessa motivazione con riferimento al profilo, specificamente devoluto alla Corte territoriale con il primo motivo di appello, del mancato rinvio della celebrazione del giudizio abbreviato richiesto dalla difesa per acquisire agli atti del processo l’esito di accertamenti irripetibili disposti nel corso delle indagini dal PM ed eseguiti dal Reparto Investigazioni Scientifiche (RIS) dei Carabinieri. Deduce, in particolare, la difesa che il PM esercitava l’azione penale nei confronti del ricorrente in data 27/10/2022; che all’udienza preliminare del 25/01/2023 l’imputato avanzava richiesta di giudizio abbreviato semplice ed il giudice ammetteva il rito fissando per la discussione l’udienza del 5/04/2023; il successivo 23/03/2023 l’imputato ed il difensore ricevevano notifica di avviso di accertamenti tecnici irripetibili (aventi ad oggetto la compatibilità dei campioni biologici prelevati sulla vettura oggetto di rapina con quelli dell’imputato) la cui esecuzione era stata indicata nel giorno 11/04/2023; all’udienza fissata per il 5 aprile 2023 la difesa avanzava pertanto istanza di differimento del giudizio in attesa dell’esito di tali accertamenti che avrebbero potuto essere dirimenti per l’attribuibilità all’imputato delle contestate rapine.
Il GUP respingeva la richiesta di rinvio rilevando che la scelta del rito abbreviato implicava la rinuncia a far valere nullità, come quelle derivanti dalla mancanza degli avvisi in materia di accertamento tecnico.
In realtà, travisava il significato dell’istanza formulata poiché essa non atteneva affatto all’omessa comunicazione degli avvisi (ritualmente notificati) quanto piuttosto alla tardività con cui era stata comunicata, solo dopo l’ammissione al rito abbreviato, l’esecuzione di un atto di indagine potenzialmente idoneo a far emergere una prova decisiva e al conseguente diritto dell’imputato di “ritrattare” la richiesta di giudizio allo stato degli atti.
L’erroneità di tale decisione era oggetto di specifico motivo di appello il cui esame è stato tuttavia totalmente omesso dalla Corte territoriale.
Con un secondo motivo deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. d) ed e) cod. proc. pen., sotto il profilo della mancata acquisizione di una prova decisiva e comunque della assenza di motivazione in ordine alla richiesta difensiva di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale avente ad oggetto l’acquisizione degli accertamenti tecnici irripetibili eseguiti dal RIS dei Carabinieri.
Richiamando quanto dedotto nel primo motivo di ricorso, rileva il ricorrente che tali accertamenti sono stati espletati in data 11 aprile 2023 e cioè dopo la definizione del giudizio di primo grado; quindi, costituivano “prova nuova” sopravvenuta che il giudice di appello era tenuto ad ammettere ai sensi dell’art. 603, comma 2, cod. proc. pen., salvi i limiti di cui all’art. 495 cod. pen. pen.; in ogni caso – ove anche si ritenesse che tale acquisizione non fosse dovuta dovendo il giudice di secondo grado valutarne pur sempre l’assoluta necessità – evidente era la rilevanza e l’indispensabilità della stessa ai fini della decisione in quanto gli accertamenti tecnici riguardavano la compatibilità dei campioni biologici prelevati sulla vettura oggetto di rapina con quelli dell’imputato che, se negativi, avrebbero dovuto condurre alla affermazione di estraneità per le azioni predatorie contestate. Invero, a fronte del fatto che la persona offesa della rapina di cui al capo a) di imputazione, aveva in un primo momento riconosciuto l’autore materiale in una persona diversa dal ricorrente e che nella immediatezza del fatto aveva descritto caratteristiche fisiche ed abbigliamento del rapinatore diverse da quelle registrate dalle riprese video dell’impianto di sorveglianza collocato nei pressi del luogo dell’azione predatoria, l’acquisizione degli accertamenti tecnici avrebbe avuto valore dirimente per il giudizio di responsabilità.
La Corte di appello, con motivazione del tutto apparente, ha statuito sulla richiesta difensiva di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale affermando semplicemente che essa non era assolutamente necessaria ai fini della decisione, senza argomentare alcunché.
Decisione della Corte di cassazione
…Omessa valutazione di un motivo d’appello
Il primo motivo di ricorso, assolutamente assorbente, appare fondato.
La Corte territoriale non ha effettivamente esaminato e valutato il primo motivo di appello con il quale la difesa si doleva del mancato rinvio della celebrazione del giudizio abbreviato richiesto al GUP al fine di attendere l’esito di accertamenti tecnici irripetibili disposti nel corso delle indagini dal pubblico ministero ed ancora in corso di esecuzione, nonostante l’avvenuto esercizio dell’azione penale.
Della proposizione di tale specifica censura il collegio di secondo grado ha dato espressamente conto nella sentenza impugnata nella parte in cui illustra i motivi di gravame: tuttavia sulla stessa non ha reso alcuna motivazione.
…Necessità della verifica dell’ammissibilità del motivo
Al fine di stabilire se tale omessa pronuncia sia vizio deducibile in sede di legittimità non è sufficiente il solo dato del mancato esame della censura specificamente devoluta, ma occorre verificare se essa rispondeva ai richiesti canoni di ammissibilità.
Va infatti ricordato il consolidato principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui è inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello “ab origine” manifestamente infondato, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 6, n. 47222 del 6/10/2015, Rv. 265878; Sez. 3, n. 35949 del 20/06/2019, Rv. 276745; Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281).
…Constatazione della non manifesta infondatezza del motivo e quindi della sua ammissibilità
Nel caso di specie, il motivo sul quale la sentenza impugnata ha del tutto omesso di statuire non può dirsi manifestamente infondato.
L’appellante, infatti, dopo avere puntualmente ricostruito la sequenza processuale successivamente all’esercizio dell’azione penale, ha prospettato: – che il GUP aveva rigettato l’istanza osservando come l’imputato aveva chiesto ed ottenuto un giudizio allo stato degli atti, così rinunciando a far valere eventuali nullità derivanti dal mancato avviso di accertamenti tecnici irripetibili; -che tale argomentazione era, tuttavia, del tutto inconferente poiché la difesa non aveva affatto eccepito l’omessa notifica della data fissata per l’esecuzione di accertamenti tecnici irripetibili (regolarmente comunicata sia all’imputato che al difensore), bensì aveva avanzato semplice istanza di differimento della celebrazione del processo in ragione del fatto che l’esito di tali accertamenti, della cui esistenza si apprendeva solo in un momento successivo alla formulata richiesta di giudizio abbreviato ed alla ammissione del rito, avrebbe potuto rappresentare un elemento di prova decisivo in merito alla attribuibilità o meno all’imputato dei due delitti di rapina oggetto di contestazione.
…Esito
Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale che dovrà pronunciarsi in ordine al primo motivo di appello che non appare manifestamente infondato verificando conseguentemente, all’esito della necessaria valutazione di merito, la necessità di procedere alla invocata attività di rinnovazione istruttoria, oggetto del secondo motivo di appello.
Commento
The same old story, la solita vecchia storia che si legge troppe volte navigando nel mare delle decisioni di legittimità.
Un difensore che fa una richiesta semplice e ragionevolissima: il rinvio di un’udienza in attesa di conoscere l’esito di accertamenti tecnici potenzialmente in grado di scagionare il suo assistito.
Un primo giudice, il GUP, che respinge la richiesta con una motivazione eccentrica, rilevando che chi sceglie il rito abbreviato non può eccepire nullità derivanti dal mancato avviso alla difesa di quegli accertamenti.
Un secondo giudice, quello d’appello, che dà atto dello specifico motivo di gravame formulato dalla difesa ma lo tratta come polvere da riporre sotto il tappeto.
Un terzo giudice, la Cassazione, che fortunatamente rimette a posto le cose, annullando con rinvio la decisione di secondo grado ed imponendo al nuovo giudice d’appello di pronunciarsi sul motivo trascurato dai predecessori.
Sciatteria, noncuranza, disinteresse verso le ragioni difensive.
Come risultato, danno all’imputato, anni persi inutilmente e sciupio di tempo/lavoro giudiziario.
La giustizia è un fatto umano e come tale ha tutta la fallibilità degli uomini, non si vuole certo negarlo.
Più attenzione e professionalità, queste invece si possono chiedere.
