La questione che affrontiamo è la seguente: nel provvedimento di prosecuzione del giudizio, ex art. 554 ter c.p.p., emesso a seguito dell’udienza predibattimentale il giudice scrive un’ordinanza motivata condita da una serie di valutazioni sulla “chiara ed evidente previsione di condanna”.
La difesa può sostenere che il giudice ha esercitato un potere che l’ordinamento non gli riconosce, in violazione dell’art. 554 ter cod. proc. pen., che richiede, come vedremo in seguito, l’emissione solo di un decreto e non di un’ordinanza con contenuto valutativo e argomentativo, che si risolve in un anticipato giudizio di colpevolezza dell’imputato nell’atto introduttivo del giudizio?
Il detto provvedimento può influenzare l’imparzialità del giudice investito della prosecuzione del dibattimento e della decisione, quali accorgimenti ha la difesa per contrastare il detto provvedimento.
Giova sottolineare che ci siamo occupati della questione inerente alla forma del provvedimento di prosecuzione del giudizio che non è un’ordinanza ma un decreto: Provvedimento di prosecuzione del giudizio a seguito di udienza predibattimentale: decreto o ordinanza? Motivazione sì o no? (di Riccardo Radi) – TERZULTIMA FERMATA
Quindi secondo la cassazione il provvedimento di prosecuzione del giudizio deve avere la forma del decreto e di conseguenza non dovrebbe essere motivato, aggiungiamo noi.
La Cassazione sezione 6 con la sentenza numero 23639/2024 si è soffermata sulla forma del provvedimento di prosecuzione del giudizio emesso, ai sensi dell’articolo 554-ter c.p.p., per i processi con citazione diretta a giudizio e sulla necessità o meno della motivazione del provvedimento.
Ricordiamo che all’esito dell’udienza predibattimentale “se non sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere” e se il processo non deve essere celebrato secondo uno dei riti alternativi legali, “il giudice fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell’udienza dibattimentale”.
La Suprema Corte premette che la legge non indica espressamente quale sia la forma dell’atto con cui tale decisione è adottata, se cioè si tratti di un’ordinanza oppure di un decreto: anzi, nel riferirsi ad esso, il successivo comma 4 dello stesso art. 554-ter, lo indica con il termine generico di “provvedimento”.
La distinzione, tuttavia, non è semplicemente accademica e la questione, lungi dal rimanere confinata al piano puramente terminologico, può avere delle ricadute significative proprio sotto il profilo che ci interessa, ove si pensi che – in applicazione della regola generale dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. – la motivazione delle ordinanze non soltanto è consentita, ma è addirittura dovuta a pena di nullità, mentre per i decreti essa è necessaria solamente qualora espressamente prevista dalla disciplina di rito.
La Cassazione ha ritenuto che il provvedimento di cui si discorre abbia natura di decreto.
Vero è che il comma 1 dell’art. 125 cpp assegna alla legge il compito di definire la forma dei provvedimenti del giudice («la legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice assume la forma della sentenza, dell’ordinanza o del decreto»), ma è indiscutibile che, qualora essa non lo faccia apertis verbis, tocchi al giudice stabilirla, se ciò sia necessario ai fini della decisione che è chiamato ad adottare.
Escluso, dunque, che si tratti di sentenza, essendo tale solo il provvedimento con cui il giudice definisce il grado del giudizio (salve le eccezioni specificamente previste dalla legge: decreti penali di condanna, procedimenti incidentali di riesame ed appello cautelare), deve rilevarsi che la legge processuale non indica, in linea generale, specifici tratti peculiari e distintivi tra “ordinanza” e “decreto”, tanto sul piano formale (se si eccettua proprio la necessità o meno della motivazione), quanto dal punto di vista funzionale.
Nella disamina di un nuovo istituto processuale — come sono quelli della cd. “udienza filtro” e del conseguente provvedimento di prosecuzione del giudizio, previsti dal citato art. 554-ter, comma 3 — la fondamentale esigenza di unitarietà e non contraddizione dell’ordinamento impone, dunque, in mancanza di specifiche indicazioni normative, di verificare anzitutto se esso trovi un modello di riferimento già tipizzato.
Ebbene, nel caso che qui interessa, tale indagine si presenta di agevole soluzione, emergendo all’evidenza come il d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. “riforma Cartabia”), che ha introdotto la disciplina in rassegna, abbia inteso sostanzialmente replicare, per i reati a citazione diretta, l’istituto dell’udienza preliminare (artt. 416 ss., cod. proc. pen.).
Tanto si coglie nitidamente dalla relazione illustrativa del predetto decreto legislativo (pubblicata in G.U., n. 245 del 19 ottobre 2022, serie gen., supplemento straordinario, in part. pagg. 318-321), che, nella descrizione del nuovo istituto, opera continui richiami alle corrispondenti norme in tema di udienza preliminare.
Ma, ancor prima, è sufficiente un rapido esame della relativa disciplina, per rilevare le numerose e qualificanti identità di regole rispetto all’udienza preliminare.
Solo per citare le più significative, anche nel caso della nuova “udienza filtro” il giudice prende conoscenza del fascicolo del Pubblico ministero (art. 553, cod. proc. pen.); qualora, poi, ritenga non necessario il giudizio, pronuncia sentenza di “non luogo a procedere”, secondo una formula, cioè, diversa da quelle di proscioglimento adottabili dal giudice del dibattimento (artt. 529-531, cod. pen.) ed esclusiva, prima della novella del 2022, del giudice dell’udienza preliminare; mentre, se reputi necessario procedere al dibattimento, questo si svolgerà davanti ad un diverso magistrato dell’ufficio; ed identico, infine, è il relativo parametro selettivo per la devoluzione al giudice del dibattimento, ovvero la «ragionevole previsione di condanna» (art. 425, comma 3, cod. proc. pen.).
Risulta, perciò, del tutto ragionevole concludere che, così come il corrispondente provvedimento terminale dell’udienza preliminare, ovvero il decreto che dispone il giudizio (art. 429, cod. proc. pen.), anche quello con il quale il Tribunale monocratico, nei casi di citazione diretta, disponga la prosecuzione del giudizio a norma dell’art. 554-ter, cod. proc. pen., ha natura di decreto.
Del resto, semmai lo si volesse classificare come “ordinanza”, si darebbe vita ad una sorta di ircocervo procedurale, trattandosi di un provvedimento che dovrebbe essere necessariamente motivato (a norma del ricordato art. 125, cod. proc. pen.), ma che non potrebbe mai essere impugnato: né unitamente alla sentenza di primo grado, perché l’art. 586, cod. proc. pen., attribuisce tale possibilità solo rispetto alle ordinanze rese nel corso del dibattimento o degli atti ad esso preliminari, fase, quest’ultima, destinata ad aprirsi in séguito (art. 555, stesso codice); né per abnormità, trattandosi di un atto espressivo di un potere specificamente assegnato al giudice dalla legge e che non determina alcuna stasi processuale.
Tanto premesso, e venendo alle conclusioni della questione specificamente sollevata all’inizio dell’articolo, secondo la cassazione sezione 6 sentenza numero 23639/2024: “va osservato che la motivazione di tale provvedimento non è necessaria, ma, allo stesso tempo, neppure è vietata, mancando specifiche disposizioni normative nell’uno o nell’altro senso”.
Prosegue la Cassazione nella sentenza richiamata: “Né può ritenersi che la sua presenza determini, per ciò solo, un pregiudizio per l’imparzialità del giudice del dibattimento: il quale, in perfetta simmetria con quanto accade per i processi che transitano dall’udienza preliminare, non sarà vincolato dalla valutazione del giudice che lo ha preceduto, peraltro calibrata su un parametro diverso e meno stringente rispetto al suo (la colpevolezza, cioè, «al di là di ogni ragionevole dubbio»: art. 533, cod. proc. pen.), né potrà derogare alle ordinarie regole di lettura degli atti delle indagini preliminari (art. 511 514, cod. proc. pen.), sol perché essi, ritualmente conosciuti — come s’è visto — dal giudice della “udienza filtro”, siano stati da lui citati nell’eventuale motivazione del provvedimento di prosecuzione del giudizio.
In questo senso, d’altronde, la Corte di cassazione ha già avuto modo di esprimersi proprio con riferimento al modello ispiratore del provvedimento in discussione, stabilendo che non è abnorme il decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice dell’udienza preliminare contestualmente ad un’ordinanza che contenga valutazioni sulla responsabilità dell’imputato, in quanto tale atto non determina stasi processuale (Sez. 6, n. 8836 del 03/02/2020, Rv. 278712, la quale in motivazione ha precisato che, onde evitare effetti pregiudicanti per il giudice del dibattimento, la parte che vi ha interesse può sempre sollecitare lo stralcio dei contenuti esorbitanti rispetto alla vocatio in iudicium)”.
Quindi, riassumendo il provvedimento di prosecuzione del giudizio deve avere la forma del decreto ma se il giudice, per suo schiribizzo, scrive un’ordinanza dettagliata soffermandosi sulla chiara ed evidente responsabilità dell’imputato con una serie di valutazioni di merito la difesa non può impugnare il provvedimento ma deve limitarsi a chiedere lo “stralcio” e sperare che la richiesta venga bonariamente accolta.
Secondo la cassazione l’eventuale effetto di influenza, potenzialmente derivante per il giudice del dibattimento può essere neutralizzato, per analogia, dalle regole già previste per il decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice dell’udienza preliminare.
Si richiamano gli articoli 431 e 491 cod. proc. pen. per la trasmissione degli atti a tale giudice, in base alle quali chi vi ha interesse, può sollecitare lo stralcio delle parti del provvedimento non strettamente funzionali alla vocatio in jus, fermo restando che il giudice del dibattimento non può che ignorare tutto ciò che esubera strettamente dal contenuto tipico dell’atto che dispone il giudizio, conf. Sez. 6, n. 45275 del 16/11/2001, Rv. 221307.
