Cassazione penale, Sez. 2^, ordinanza n. 35844/2024, udienza dell’11 settembre 2024, ha accolto un’istanza di restituzione in termini finalizzata alla proposizione di un ricorso per cassazione, avendo riconosciuto che nel caso in esame l’interessato aveva conosciuto l’esistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato solo all’atto della notifica di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti.
Vicenda giudiziaria
Con apposita istanza, il difensore fiduciario munito di procura speciale di SF ha chiesto alla Suprema Corte, ai sensi dell’art. 175 comma 2.1. cod. proc. pen., la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza emessa il 04/05/2023 dalla Corte territoriale, irrevocabile dal 29/07/2023 della quale era venuto a conoscenza solo in data 10/04/2024 e cioè all’atto della notifica del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti n. SIEP 1/2024 emesso nei suoi confronti dalla Procura generale presso la Corte medesima, comprendente anche detta pronunzia.
A sostegno dell’istanza deduce:
– che, nell’ambito del procedimento concluso con la sentenza di cui sopra, SF in data 17/09/2016, in sede di notifica di avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., nominava quale proprio difensore di fiducia l’avv. HO ed eleggeva domicilio presso lo studio professionale di costui;
– che in data 28/10/2016 la Procura della Repubblica presso il Tribunale emetteva decreto di citazione a giudizio dinanzi al medesimo Tribunale per l’udienza del 07/02/2017 con relativa notifica di tale atto a SF eseguita il successivo 09/11/2016 presso lo studio del legale fiduciario; -che in data 11/01/2017 l’avv. HO depositava presso la cancelleria del Tribunale rinuncia al mandato conferitogli, dichiarando inoltre di non accettare l’elezione di domicilio presso il proprio studio e di rifiutare ogni ulteriore notifica in qualità di domiciliatario;
– che pertanto in data 27/01/2017 veniva nominato l’avv. CMT quale difensore d’ufficio;
– che, pur mancando una notifica personale a SF del decreto di citazione a giudizio ed in presenza di una espressa dichiarazione del difensore domiciliatario rinunciante di “non accettare l’elezione di domicilio presso il proprio studio”, il Tribunale all’udienza celebrata in data 11/07/2017 dichiarava l’assenza di SF;
– che nel successivo giudizio di appello, instaurato a seguito di impugnazione proposta dal difensore di ufficio avv. CMT, il relativo decreto di citazione per l’udienza fissata il 15/12/2022 era nuovamente notificato a SF presso lo studio del difensore domiciliatario rinunciante;
– che in data 10/10/2022 la Corte di appello nominava nuovo difensore di ufficio (avv. CP) a seguito del decesso, nelle more, di quello precedente; -che anche nel giudizio di appello SF era dichiarato assente;
– che, a seguito di mancata impugnazione, la sentenza di secondo grado pronunciata in data 04/05/2023 era dichiarata irrevocabile.
Su queste premesse, l’istante rileva che SF non ha avuto conoscenza della celebrazione a suo carico del processo sia di primo che di secondo grado e, senza sua colpa, non ha potuto proporre impugnazione nei termini avverso la sentenza di appello.
Con riferimento al giudizio di primo grado definito con sentenza emessa in data 02/02/2021 dal Tribunale, osserva che la nomina del difensore di fiducia nel corso delle indagini preliminari con relativa elezione di domicilio presso il suo studio non costituisce indice della effettiva conoscenza della vocatio in iudicium poiché il legale ha rinunciato al mandato a seguito della mancanza di contatti con SF, come da dichiarazione resa dallo stesso in data 06/05/2024.
Con riferimento al giudizio di secondo grado definito con pronuncia di parziale riforma emessa in data 04/05/2023 dalla Corte di Appello, la vocatio in ius è affetta da nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen. poiché la notifica a SF del decreto di citazione a giudizio è stata eseguita presso lo studio professionale dell’allora difensore fiduciario, domicilio da considerarsi inidoneo a seguito della rinuncia al mandato di detto legale, il quale aveva anche dichiarato di non accettare l’elezione di domicilio presso il proprio ufficio e di rifiutare ogni ulteriore notifica in qualità di domiciliatario.
Decisione della Corte di cassazione
L’istanza è formulata sotto due diversi profili: il difetto dei presupposti per la dichiarazione di assenza di SF effettuata nel giudizio di primo grado definito con sentenza emessa in data 02/02/2021 dal Tribunale e la nullità assoluta della notifica a questi del decreto di citazione per il successivo giudizio di appello.
Con riferimento al primo punto di doglianza (comunque palesemente infondato nel merito in quanto l’atto di citazione a giudizio avanti il Tribunale era notificato a SF presso il difensore di fiducia domiciliatario il quale, all’epoca, non aveva ancora rinunciato al mandato professionale), il rimedio azionabile sarebbe stato quello della rescissione del giudicato previsto dall’art. 629-bis cod. proc. pen. atteso che la doglianza riguarda la dichiarazione di assenza nel giudizio di primo grado, effettuata, secondo l’istante, in carenza dei presupposti di cui all’art. 420-bis cod. proc. pen.
Il secondo aspetto di censura è invece relativo alla mancata effettiva conoscenza della pendenza del giudizio di secondo grado da parte di SF per invalidità della notifica del decreto di citazione effettuata nei suoi confronti con conseguente incolpevole impossibilità di proporre impugnazione avverso la relativa sentenza.
Sotto tale profilo, il ricorso al rimedio della restituzione nel termine per impugnare la pronuncia di appello contemplato dall’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen. è corretto e la relativa doglianza prospettata è meritevole di accoglimento.
Va preliminarmente evidenziato che in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, la disposizione di cui all’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen., come introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore di detto decreto (Sez. 2 n. 20899 del 24/02/2023, Rv. 284704); nel caso di specie la sentenza della Corte di appello è stata emessa successivamente al 30 dicembre 2022, e cioè in data 04/05/2023.
La richiesta è tempestiva in quanto presentata nel termine, previsto a pena di decadenza, di 30 giorni da quello in cui SF ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento.
Al riguardo si osserva che l’istante ha documentato di avere avuto contezza della sentenza in questione in data 10/04/2024 e cioè all’atto della notifica del provvedimento di esecuzione pene concorrenti emesso nei suoi confronti dalla Procura generale presso la Corte di appello, comprendente anche detta pronuncia.
La richiesta di restituzione, ancorché irritualmente depositata presso la cancelleria della Corte di appello il giorno 09/05/2024, è pervenuta in pari data alla Suprema Corte, giudice competente (e dunque entro la scadenza del termine di 30 giorni) in quanto trasmessa dalla cancelleria del giudice di secondo grado a mezzo PEC.
Al riguardo va richiamato l’orientamento giurisprudenziale di legittimità (Sez. 2, n. 6839 del 18/01/2017, Rv. 269118, Sez. 3 n. 10409 del 16/01/2020, Rv. 278773, proprio in tema di istanza restituzione nel termine) secondo cui la data di presentazione dell’atto rilevante ai fini della tempestività dello stesso è quella di ricevimento da parte del giudice deputato alla decisione, essendo a carico dell’istante il rischio di una declaratoria di inammissibilità a seguito del deposito avvenuto presso un ufficio diverso da quello indicato dalla legge.
Nel merito, l’istante ha puntualmente documentato che la notifica a SF del decreto di citazione per il giudizio di appello è avvenuta presso il difensore di fiducia domiciliatario il quale, nel rinunciare al mandato già prima della celebrazione del giudizio di primo grado, aveva anche comunicato all’autorità procedente di non accettare l’elezione di domicilio presso il proprio studio e di rifiutare ogni ulteriore notifica in qualità di domiciliatario.
La situazione di fatto descritta dà conto che l’interessato non ha avuto cognizione della fase d’appello, non risultando eseguita la notificazione del decreto di citazione per quel grado in un domicilio a lui riferibile.
L’istante ha anche documentato che SF non ha avuto rapporti con il secondo difensore di ufficio (avv. CP) che lo ha assistito nel giudizio di appello ed al riguardo ha allegato alle conclusioni scritte una dichiarazione con la quale detto legale ha rappresentato di non avere instaurato alcun effettivo rapporto professionale con l’imputato.
È stata dunque fornita la prova che SF non ha avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo di secondo grado e, conseguentemente, non ha potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa.
La richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza di appello deve pertanto essere accolta.
