Particolare tenuità del fatto: non esclusa dalla mancata collaborazione alle indagini (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 1 con la sentenza numero 36524/2024 ha ritenuto che la mancata collaborazione con gli inquirenti non costituisce di per sé una circostanza per escludere l’applicabilità dell’articolo 131-bis c.p.

La Suprema Corte ha evidenziato che è ben vero che oggi, l’art. 131-bis Codice penale – nella formulazione novellata dall’articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1, del decreto legislativo 150/22, che è applicabile anche ai fatti commessi prima del 30 dicembre 2022, laddove consente al giudice di tenere conto della condotta del reo successiva alla commissione del reato – costituisce elemento suscettibile di valutazione negativa ai fini dell’applicabilità dell’esimente nel caso in cui determini un aggravamento dell’offesa, non rilevando invece comportamenti successivi sol perché espressivi di capacità a delinquere: ne consegue che la sentenza di merito, tuttavia, deve essere annullata con rinvio laddove il giudice ha omesso di indicare le ragioni per le quali ha reputato la mancata collaborazione con gli inquirenti incidente sulla gravità dell’offesa.