Decorrenza della prescrizione: l’incertezza sulla data può essere superata ricorrendo a deduzioni logiche (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 7245/2024, udienza del 12 gennaio 2024, ha condiviso l’indirizzo interpretativo per il quale, in tema di prescrizione, l’onere di provare con precisione la data di commissione del reato non grava sull’imputato ma sull’accusa, con la conseguenza che, in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, il termine di decorrenza va computato secondo il maggior vantaggio per l’imputato e il reato va ritenuto consumato alla data più risalente (cfr., per tutte, Sez. 6, n. 25927 del 13/05/2021, Rv. 281535-01, nonché, per un’applicazione del principio in materia di prescrizione, Sez. 2, n. 44322 del 15/10/2021, Rv. 282307-01).

Tuttavia, questa affermazione non va considerata in termini di assolutezza.

Difatti, come ripetutamente precisato in giurisprudenza, in tema di cause di estinzione del reato, il principio del favor rei, in base al quale, nel dubbio sulla data di decorrenza del termine di prescrizione, il momento iniziale va fissato in modo che risulti più favorevole all’imputato, opera solo in caso di incertezza assoluta sulla data di commissione del reato o, comunque, sull’inizio del termine di prescrizione, ma non quando sia possibile eliminare tale incertezza, anche se attraverso deduzioni logiche, del tutto ammissibili (così, tra le tante, Sez. 3, n. 4139 del 13/12/2017, dep. 2018, Rv. 272076-01, in materia di reati concernenti la disciplina dell’attività edilizia, e Sez. 3, n. 46467 del 16/06/2017, Rv. 271146-01, in tema di violenza sessuale).

Questo principio è stato applicato anche con specifico riferimento al reato di ricettazione (il riferimento è a Sez. 2, n. 2865 del 06/12/1991, dep. 1992, Rv. 189896-01, la quale ha concluso che fosse immune da censure la sentenza impugnata laddove aveva ritenuto che l’imputato avesse ricevuto un’auto rubata in epoca prossima alla data dell’accertamento, proprio perché il ricettatore non detiene a lungo una vettura di provenienza furtiva prima di rivenderla, ma, «ricevendola al fine di cederla ad altri, compie il primo atto poco prima del secondo, sia per fini speculativi sia per garantirsi l’impunità»).