Pene detentive brevi e limiti del potere discrezionale del giudice (Riccardo Radi)

Al ricco non si può negare, a prescindere, di svolgere di svolgere lavori di pubblica utilità nel circolo per persone facoltose.

La Cassazione sezione 1 con la sentenza numero 36520 depositata l’1° ottobre 2024 ha censurato la sentenza di merito che ha negato l’accesso alle pene sostitutive all’imputato facoltoso perché andrebbe a svolgerle in un circolo altolocato senza che l’UEPE abbia mosso critiche alla struttura e al programma presentato.

La Suprema Corte ha sottolineato che in tema di sostituzione di pene detentive brevi, ai fini della prognosi negativa di cui all’articolo 58, della legge 689/81, è necessario che il giudice di merito non si limiti ad indicare il fattore cui abbia attribuito valenza ostativa alla sostituzione, ma correli tale elemento al contenuto della specifica pena sostitutiva invocata o, comunque, presa in considerazione in sentenza, fornendo adeguata motivazione in ordine alla sua negativa incidenza sull’adempimento delle prescrizioni che alla stessa ineriscono.

Nel caso in esame, al condannato per bancarotta la corte di merito aveva negato i lavori di pubblica utilità enfatizzando la circostanza che l’imputato, persona facoltosa, sarebbe andato in un circolo di vip a svolgere “attività dilettevoli” tra persone abbienti senza verificare, con l’ausilio dell’ufficio esecuzione penale esterna, l’effettivo svolgimento di attività in favore di persone disabili e minorenni da parte del circolo indicato nel programma.

Tra l’altro l’UEPE nella sua relazione non aveva mosso alcun rilievo alla struttura e al programma e alla sua inadeguatezza.