Ricorda Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 34767/2022, udienza del 5 luglio 2022, che la deroga alle regole generali della competenza per territorio nei procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di indagato, di imputato, ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato come declinata dall’art. 11, cod. proc. pen., ha natura eccezionale (Sez. 1, n. 25387 del 03/05/2019, Rv. 276485), limitata alle sole ipotesi ed in presenza dei presupposti dalla norma sanciti.
Tra questi – ai fini dello spostamento della competenza territoriale in favore del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte di appello determinato dalla legge – assume rilievo decisivo l’esercizio delle funzioni del magistrato imputato o persona offesa al momento del fatto, o successivamente, nel distretto della Corte d’appello ricomprendente l’ufficio giudiziario ordinariamente competente a trattare il processo.
Deve essere pertanto ribadito il principio secondo cui la speciale competenza territoriale di cui all’art. 11, cod. proc. pen., opera solo nel caso in cui il magistrato che sia parte del processo abbia esercitato al momento dei fatti o venga ad esercitare le sue funzioni nell’ufficio giudiziario che sarebbe competente secondo le regole ordinarie in qualsiasi momento successivo ai fatti per cui si procede (così, Sez. 1, n. 28889 del 16/06/2009 Rv. 244313), non operando, invece, quando il magistrato non abbia esercitato o eserciti le funzioni nel distretto della Corte d’appello ricomprendente l’ufficio giudiziario ordinariamente competente.
Deve peraltro rilevarsi che l’eccezione di incompetenza ex art. 11, cod. proc. pen. si traduce in un’eccezione di incompetenza per territorio e deve essere proposta entro la fase degli atti preliminari al giudizio, ai sensi dell’art. 21, comma 2, cod. proc. pen., e non dopo che il giudizio sia stato incardinato e abbia avuto inizio, atteso che la verifica della preclusione alla sua proposizione, non riguardando la persona del giudice, bensì l’ufficio giudiziario e il suo collegamento con la cognizione del reato, va compiuta, per una ragionevole scelta del legislatore, “in limine iudicii” (Sez. 5, n. 53218 del 25/16/2018 Rv. 274162; Sez. 5, n. 26563 del 29/04/2014, Rv. 259967).
Nella fattispecie in esame, come si evince chiaramente dalla sentenza impugnata, l’eccezione di nullità della sentenza per la mancata applicazione delle regole di cui al citato articolo 11 risulta sollevata con motivi aggiunti nel giudizio di appello e, dunque, intempestivamente.
