Riabilitazione speciale per minori: istituto desueto ma con una peculiare e autonoma disciplina (Riccardo Radi)

Si premette che la riabilitazione speciale prevista dall’art. 24 della legge istitutiva del Tribunale per i minorenni non è stata abrogata né espressamente né tacitamente a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice di rito e del parallelo d.P.R. del 22 settembre 1988, n. 448 non sussistendo incompatibilità tra tale norma, di natura sostanziale, e le nuove disposizioni che, secondo il legislatore delegante erano limitate alla disciplina del processo minorile, secondo principi generali del nuovo processo penale (Sez. 1, n. 43423 del 25/10/2001, Rv. 220244; Sez. 1, n. 78 del 14/01/1992, Rv. 189602).

Tale istituto, improntato alla preminente esigenza di assicurare il pieno reinserimento del soggetto riabilitato nella società attraverso la rimozione di ogni effetto pregiudizievole del procedimento penale a suo carico, si caratterizza per una peculiare autonoma disciplina connotata da profili di eccezionalità e racchiusa, salvo il rinvio previsto, nell’art. 24 del r.d.l. 20 luglio del 1934, n. 1404, agii artt. 180 e 181 cod. pen.

I presupposti contemplati da tale disposizione sono esclusivamente costituiti dall’età del riabilitando in quanto è previsto che il minore abbia compiuto gli anni diciotto e che l’interessato non sia tuttora sottoposto a esecuzione di pena o misure di sicurezza.

L’operatività della riabilitazione speciale è inoltre limitata alle istanze presentate prima del compimento del venticinquesimo anno di età; ciò si ricava, oltre che del dato testuale del secondo comma del citato art. 24, da argomenti sistematici di indubbia concludenza.

Ed invero tale limite di età trova base giustificativa, da un canto, nella competenza funzionale ed inderogabile riservata al Tribunale per i Minorenni del luogo di dimora abituale del giovane riabilitando e, dall’altro, spiega la ragione per cui, superata tale età, non possa prescindersi dalla verifica delle condizioni generali stabilite dall’art. 179 cod. pen., ivi incluso l’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato (Sez. 1, n. 43423 del 25/10/2001, Rv. 220244).

La legge stabilisce che la riabilitazione speciale è ammessa “per i fatti compiuti da minori di anni diciotto, sia che abbiano dato luogo a condanna, sia a proscioglimento”, l’applicazione di tale beneficio comporta la cessazione delle pene accessorie e di tutti gli altri effetti “preveduti da leggi e regolamenti penali, civili e amministrativi”, salvo le limitazioni stabilite per la concessione della sospensione condizionale della pena e del perdono giudiziale.

Proprio a tal fine copia del provvedimento va trasmessa all’autorità di pubblica sicurezza del comune di nascita e di abituale dimora del minore nonché alle rispettive autorità provinciali di pubblica sicurezza.

Dichiarata la riabilitazione speciale, nel certificato penale – anche se richiesto da una pubblica amministrazione – non si fa alcuna menzione dei precedenti penali del minorenne salvo che esso abbia attinenza con procedimenti penali.

Lo speciale rito camerale stabilito si caratterizza per la semplificazione delle forme in quanto il relativo procedimento prescinde dall’impulso di parte e può essere avviato anche di ufficio; inoltre non trovano applicazione le prescrizioni dei termini dilatori stabiliti dall’art. 179 cod. pen. per la riabilitazione ordinaria (Sez. 1, n. 44932 del 18/09/2013, Rv. 25736).

Orbene, da tale ricognizione della disciplina normativa de qua risulta evidente il particolare favor legislativo verso un esito conclusivo che, nel rispetto delle condizioni di legge, consenta di riammettere i soggetti che, da minori, hanno violato la legge penale alle ordinarie attività della vita, tenuto conto dei concreti bisogni dei medesimi con particolare riguardo allo specifico percorso rieducativo e di recupero sociale di cui gli stessi necessitano in ragione della giovane età (Sez. 1, n. 9425 del 18/02/2019).

Tale previsione corrisponde pienamente all’esigenza che il sistema di giustizia minorile sia caratterizzato da valutazioni su prognosi particolarmente individualizzate in funzione del recupero del minore deviante (Corte Cost. n. 143 del 1996, n. 182, del 1991) essendo questo l’ambito di quella protezione della gioventù che trova fondamento nell’ultimo comma dell’art. 31 Cost, (cfr, sentenze della Consulta n. 128 del 1987 e n. 222 del 1983).

Una specificazione ulteriore dell’indicato favor si evince dal quarto comma del citato art. 24 la quale autorizza il giudice, ove la prova dell’emenda del condannato minorenne appaia, ad una prima indagine, insufficiente a differire la decisione ad un tempo successivo, purché non oltre il compimento da parte dell’interessato del venticinquesimo anno di età, al fine di basare la decisione su un patrimonio di conoscenze il più possibile esaustivo e convincente.

Ciò posto, si osserva che l’art. 24 r.d.l. 20 luglio del 1934, n. 1404 e successive modificazioni ha un ambito applicativo che ricomprende, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, le sentenze di non doversi procedere per esito positivo alla prova ai sensi degli artt. 29 e 32 d.P.R. n. 448/1998.

A tale conclusione si perviene sol che si consideri che la riabilitazione speciale consente di riacquistare in pieno, in tutti i settori dell’ordinamento giuridico, la capacità giuridica perduta mentre la declaratoria estintiva del reato come quella in esame, lascia, tra l’altro, del tutto impregiudicata l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie.

In conclusione, la concessione della riabilitazione speciale per i minorenni di cui all’art. 24 del R.D.L. 1404/34 non è soggetta al previo decorso dei termini previsti dall’art. 179 c.p., può essere anche avviata di ufficio ed incontra i soli limiti indicati nell’art. 24, comma 2, che risultano esclusivamente costituiti dalla età del riabilitando, richiedendosi che il minore abbia “compiuto gli anni diciotto, ma non ancora i venticinque”, e dalla circostanza che l’interessato “non sia tuttora sottoposto a esecuzione di pena o misura di sicurezza”.
La competenza a decidere sulla riabilitazione speciale per i minorenni non rientra nelle attribuzioni della magistratura di sorveglianza ed appartiene alla competenza propria del Tribunale per i minorenni.