Procedimento di prevenzione: effetti dell’omessa pubblicità dell’udienza (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 6 con la sentenza numero 36570 depositata l’1° ottobre 2024 ha confermato l’indirizzo che prevede che in tema di procedimento per l’applicazione di misure di prevenzione personali, il mancato svolgimento della procedura in pubblica udienza, anche se richiesta dall’interessato, non determina alcuna nullità, non essendo tale sanzione prevista espressamente dall’art. 7 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Secondo la Suprema Corte, occorre osservare che per il mancato svolgimento della procedura in pubblica udienza, anche se richiesto dall’interessato, l’art. 7 d.lgs. n. 159 del 2011 non prevede alcuna nullità.

È significativo, anzi, che la trattazione del procedimento in pubblica udienza è contemplata dal comma 1, secondo periodo, dell’art. 7 cit., e che, però, questo articolo, al comma 7, commina espressamente la sanzione della nullità per la violazione di disposizioni contenute in altri commi, elencandole analiticamente, ma omette ogni riferimento al comma 1 («Le disposizioni di cui ai commi 2, 4, primo, secondo e terzo periodo, e 5, sono previste a pena di nullità»).

Inoltre, anche a voler richiamare la giurisprudenza elaborata dalla Corte EDU in tema di pubblicità dell’udienza, non deve sfuggire che secondo quest’ultima può essere possibile una “compensazione” della mancanza di pubblicità del giudizio di primo grado quando vi è lo svolgimento pubblico di un giudizio di impugnazione a cognizione non limitata, quale appunto quello di appello, che, atteso il richiamo operato dall’art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011 alle disposizioni del codice di rito, consente un pieno riesame del merito della regiudicanda (cfr., a contrario, per la mancata possibilità di “compensazione” nel giudizio di legittimità, determinata in ragione dello specifico ambito di cognizione della Corte di cassazione, in quanto limitata ai soli motivi di diritto, Corte cost., sent. n. 80 del 2011, § 6.3).