Testi a prova contraria: necessarie l’indicazione delle circostanze sulle quali deve vertere l’esame e le generalità dei testi (Riccardo Radi)

La Cassazione, sezione 4, con la sentenza numero 35718/2024 ha ricordato che in tema di prova contraria (art. 468 comma 4 cpp), la parte che ne faccia richiesta deve specificare i fatti oggetto delle prove a carico che intende contrastare, nonché il nominativo dei testi addotti e le circostanze su cui deve vertere il loro esame, non essendo sufficiente un riferimento generico alle prove a discarico indicate nella lista depositata.

In applicazione del principio la Suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione di rigetto della richiesta di ammissione di prova contraria avanzata dalla difesa senza l’indicazione del nominativo e della qualità dei testimoni di cui si chiedeva l’ammissione e senza la specificazione dei capitoli della prova dedotta dal pubblico ministero sui quali veniva richiesto il loro esame.

Ciò premesso, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione nel caso di specie del principio di diritto suindicato.

Va rilevato come il diritto alla controprova, che costituisce espressione fondamentale del diritto di difesa, sia per sua natura disancorato dall’osservanza del termine perentorio per il deposito della lista dei testimoni stabilito, a pena di inammissibilità, dall’art. 468, comma primo, cod. proc. pen. soltanto per la prova diretta (Sez. 5, n. 41662 del 14/04/2016, Rv. 267863, N. 8033 del 1995 Rv. 202023, N. 15368 del 2010 Rv. 246613, N. 9606 del 2012 Rv. 252158, N. 2815 del 2014 Rv. 258878, N. 26048 del 2016 Rv. 266976).

Il termine perentorio per il deposito della lista e l’obbligo di indicazione delle circostanza su cui deve vertere l’esame risponde, difatti, alla duplice esigenza di consentire al giudice di delibarne l’ammissibilità, in riferimento ai parametri declinati dagli artt. 187 e 190 cod. proc. pen., e di delimitare l’oggetto della prova rispetto al quale la parte controinteressata può esercitare il diritto alla prova contraria sia adducendo fonti dimostrative atte a contrastarne gli esiti, sia predisponendo la strategia del controesame.

Di guisa che l’esercizio del diritto alla prova contraria fonda sulla discovery dei temi esibiti nella lista, che definiscono l’oggetto della prova diretta e che soddisfano, allo stesso tempo, l’esigenza di leale prospettazione dei fatti su cui si conforma l’onere della prova, rispetto al quale la parte processuale portatrice di un interesse antagonista può declinare le proprie iniziative istruttorie.

Nondimeno, l’esercizio del diritto alla prova contraria temporalmente collocato – nella sistematica della fase predibattimentale – nel momento delle richieste istruttorie, sì da consentire al giudice di valutarne l’ammissione ex art. 495 cod. proc. pen. e definire in tal guisa il thema probandum, restando affidata l’esigenza di integrazione che deriva dal concreto dispiegarsi dell’assunzione delle prove ammesse ai diversi istituti di cui agli artt. 195 comma primo e 507 cod. proc. pen.

Anche la c.d. ” prova contraria” deve, al pari di quella diretta, avere ad oggetto fatti rilevanti ai fini dell’imputazione e non può tradursi in un diritto incondizionato volto ad ottenere l’ammissione di una prova manifestatamente superflua o vertente su fatti estranei a quelli contestati (Sez. 2, n.31883 del 30/06/2016, Rv. 267483, N. 44736 del 2003 Rv. 227322), essendo a tal fine necessario che la parte faccia specifica richiesta di prova contraria sui fatti oggetto delle prove a carico, non essendo sufficiente un generico riferimento alle prove a discarico indicate nella lista depositata (Sez. 6, n.26048 del 17/05/2016, Rv. 266976, N. 1607 del 1995 Rv. 200658, N. 48861 del 2009 Rv. 246473, N. 15368 del 2010 Rv. 246613, N. 9606 del 2012 Rv. 252158, N. 2815 del 2014 Rv. 258878).

Nella delineata prospettiva ed al fine di consentire il contraddittorio delle parti sulla richiesta di prova contraria e la delibazione del giudice, è necessario che la parte precisi — oltre ai fatti oggetto di contraria dimostrazione — le generalità dei testi di cui richiede l’ammissione, non potendosi altrimenti verificare la sussistenza dello stesso ambito di contrarietà della prova rispetto ai fatti oggetto di prova diretta (cfr. Cass. sez. 3, ud. 25 settembre 2007).