Appello del PM avverso la sentenza di assoluzione dell’imputato alloglotta: per la Cassazione non deve essere tradotto (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 1 con la sentenza numero 36064/2024 ha esaminato la questione relativa alla necessità di traduzione dell’atto di impugnazione del pubblico ministero avverso una sentenza di assoluzione.

Nel caso esaminato i ricorrenti sollevano l’eccezione con riferimento all’omessa traduzione in albanese, loro lingua madre, dell’atto di appello presentato dal pubblico ministero avverso la sentenza di primo grado, con la quale era stata disposta la loro assoluzione per non aver commesso il fatto.

Secondo la Suprema Corte, è sufficiente ricordare che l’art. 143, comma 2, cod. proc. pen., prevede la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l’esercizio dei diritti e della facoltà della difesa, di un numerus clausus di atti (l’informazione di garanzia, l’informazione sul diritto di difesa, i provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, i decreti che dispongono l’udienza preliminare e la citazione a giudizio, le sentenze ed i decreti penali di condanna), tra i quali non è ricompreso l’atto di impugnazione proposto da altra parte processuale, ed aggiungere che la giurisprudenza di legittimità ha ribadito il carattere tassativo dell’elencazione operata dal legislatore, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (Sez. 6, n. 1885 del 19/11/2020, dep. 2021, N., Rv. 280585 – 01; in proposito, cfr. anche l’ampia esposizione sistematica contenuta in Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, Niecko, Rv. 286356 – 01).

La precedente conclusione non trova contraddizione, va ulteriormente notato a smentita di apposita obiezione difensiva, nella collocazione processuale dell’impugnazione proposta dall’ufficio requirente, che non si presta ad essere equiparata alla vocatio in ius, già operata con l’esercizio dell’azione penale e la citazione in giudizio, concretatisi in atti soggetti a traduzione, al pari della sentenza di assoluzione.