Secondo Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 36686/2023, udienza 14 febbraio 2023, in tema di omicidio, la mera preordinazione del delitto, intesa come apprestamento dei mezzi minimi necessari all’esecuzione, nella fase a quest’ultima immediatamente precedente, non è sufficiente a integrare l’aggravante della premeditazione, che postula invece il radicamento e la persistenza costante, per un apprezzabile lasso di tempo, nella psiche del reo del proposito omicida, del quale sono sintomi il previo studio delle occasioni e dell’opportunità per l’attuazione, un’adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive (così, Sez. 1, n. 37825 del 29/4/2022, Rv. 283512; Sez. 1, n. 5147 del 14/7/2015, dep. 2016, Rv. 266205).
Tale distinzione ontologica, però, non esclude che le attività preparatorie di un omicidio possano condurre ad apprezzare un dolo più intenso rispetto a quello immediato o d’impeto.
