Misure alternative alla detenzione e provvedimento applicativo: ammissibile l’impugnazione limitata alla sola contestazione della legittimità delle prescrizioni (Riccardo Radi)

Affidamento in prova al servizio sociale concesso ma le prescrizioni impediscono all’affidato di svolgere il lavoro all’estero limitando di fatto la possibilità di svolgere l’attività lavorativa.

La Cassazione sezione 1 con la sentenza numero 34727/2024 ha stabilito che è ammissibile, in quanto non viola il principio di tassatività delle impugnazioni, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento applicativo di una misura alternativa alla detenzione con il quale si contesti esclusivamente la legittimità delle prescrizioni imposte.

Fatto

Con ordinanza del 22 gennaio 2024, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha accolto l’istanza con la quale R.D. aveva richiesto l’ammissione alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione relativa a sentenza di condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il condannato, per mezzo del proprio difensore, articolando due motivi vertenti sull’omessa pronuncia del Tribunale sulla richiesta di pernottare in Svizzera in alcuni giorni della settimana e di permanere e l’imposizione di prescrizioni compatibili con lo svolgimento di attività lavorativa nello Stato estero, come da richiesta contestuale a quella di ammissione alla misura alternativa.

Decisione

La Cassazione premette che è ammissibile il ricorso che sia limitato alla contestazione della legittimità delle prescrizioni imposte con l’ammissione alla misura alternativa.

Va, infatti assicurata continuità all’orientamento secondo cui le prescrizioni imposte all’atto dell’affidamento in prova al servizio sociale non hanno una loro autonomia concettuale, ma fanno parte del giudizio prognostico che deve esprimere il tribunale di sorveglianza in ordine alla sussistenza delle condizioni per l’ammissione del condannato alla misura alternativa, le cui finalità rieducative e di prevenzione della recidiva, possono essere perseguite anche attraverso le prescrizioni stesse.

Conseguentemente, un provvedimento di affidamento in prova che non contenesse prescrizioni ovvero non indicasse le ragioni per le quali in concreto non si ritenesse di imporle sarebbe un provvedimento immotivato, non avendo il giudice preso in considerazione uno degli elementi espressamente previsti dalla legge ai fini della formulazione del giudizio sull’opportunità della misura.

Ne consegue che non viola il principio di tassatività delle impugnazioni la proposizione di ricorso limitata alla sola contestazione della legittimità delle prescrizioni imposte (Sez. 1, n. 2026 del 07/04/1998, Rv. 211029, conforme Sez. 1, n. 16238 dl 30/01/2008, Rv. 239544).

Il ricorso coglie un primo profilo di criticità dell’ordinanza impugnata relativamente all’omessa motivazione su un punto caratterizzante della richiesta di misura alternativa.

In effetti, risulta dalla documentazione agli atti e segnatamente dalla memoria del 4 gennaio 2024 depositata l’8 gennaio 2024 (della quale da atto lo stesso provvedimento impugnato) che il ricorrente, nell’ambito del procedimento di interesse, ha chiesto, in via principale e subordinata, la concessione dell’autorizzazione a lavorare in Svizzera ovvero l’imposizione di prescrizioni compatibili con lo svolgimento di tale attività.

A fronte di tale istanza, il Tribunale di sorveglianza ha omesso ogni motivazione, nonostante fra le prescrizioni imposte ai sensi dell’art. 47 ord. pen. non vi sia, in assoluto, alcuna preclusione allo svolgimento di attività lavorativa all’estero.

Ha, conseguentemente stabilito prescrizioni incompatibili con lo svolgimento di quella attività lavorativa («non potrà abbandonare la Regione Veneta; non potrà compiere viaggi notturni, né viaggi all’estero») trascurando totalmente le ragioni che hanno determinato l’ammissione alla misura e, ancora una volta, omettendo ogni motivazione.

La pronuncia contrasta con l’orientamento della Suprema Corte secondo cui in tema di affidamento in prova al servizio sociale, sono illegittime le prescrizioni attuative del programma trattamentale che impongano generiche ed indiscriminate limitazioni all’attività lavorativa esercitabile dall’affidato, senza alcun vaglio preliminare che le correli al giudizio prognostico formulato nei confronti dello stesso, trattandosi di prescrizioni incompatibili con la finalità rieducativa della misura alternativa alla detenzione, collegata alla previsione di cui all’art. 27, comma 3, Cost. Fattispecie in cui il tribunale di sorveglianza aveva prescritto all’affidato, condannato per i reati di associazione a delinquere e bancarotta, di non esercitare alcuna attività di consulenza aziendale o di qualsiasi altro tipo e, in caso di prestazione di diversa attività lavorativa, di chiedere la preventiva autorizzazione al competente magistrato di sorveglianza, documentandone natura, modalità e finalità (Sez. 1, n. 1257 dal 20/12/2018, dep. 2019, Rv. 276383).

Da quanto esposto discende l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Milano.