Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 30953/2024, udienza del 26 giugno 2024, ha ribadito che, in tema di lottizzazione abusiva, il rilascio della concessione in sanatoria per le opere abusivamente costruite non è incompatibile con il provvedimento di confisca delle aree lottizzate, mentre esplica influenza a tali effetti l’eventuale autorizzazione in sanatoria a lottizzare, atteso che questa, pur non estinguendo il reato di lottizzazione abusiva, dimostra “ex post” la conformità della lottizzazione agli strumenti urbanistici e la volontà dell’amministrazione di rinunciare alla acquisizione delle aree al patrimonio indisponibile comunale (tra le molte, Sez. 3, n. 43591 del 18/2/2015, Rv. 265153; Sez. 3, n. 4373 del 13/12/2013, Rv. 258921; tra le non massimate, Sez. 3, n. 20856 del 9/5/2024; Sez. 3, n. 18527 del 24/3/2022).
La Suprema Corte, in particolare, ha sempre escluso la possibilità di una sanatoria produttiva di effetti estintivi del reato di lottizzazione, che non è prevista dalla legge, riconoscendo tuttavia la possibilità che alcuni provvedimenti adottati dall’autorità amministrativa, prima del passaggio in giudicato della sentenza, comportino quale conseguenza, se legittimamente emanati, l’impossibilità per il giudice di disporre la confisca.
E ciò avviene, senz’altro, allorquando l’autorità amministrativa competente, riconoscendo ex post la conformità della lottizzazione agli strumenti urbanistici generali vigenti sul territorio, rinunci ad acquisire i beni al patrimonio indisponibile (tra le più altre, Cass., Sez. 3, n. 15404 del 21/01/2016, Rv. 266811, in motivazione, con ampi richiami ai precedenti giurisprudenziali; tra le non massimate, Sez. 3, n. 25925 del 17/6/2020).
