Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 32482/2024, udienza del 4 luglio 2024, si è soffermata sulle caratteristiche dell’istituto del controllo giudiziario delle aziende, nella particolare declinazione prevista dall’art. 34-bis, comma 6, Codice antimafia.
Presupposti della misura in questione sono sicuramente il rilascio da parte del prefetto della informazione antimafia interdittiva, fondata sulla sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società o dell’impresa, e la successiva impugnazione dinanzi al giudice amministrativo di tale provvedimento.
Ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, in tal caso l’impresa destinataria del provvedimento amministrativo può richiedere l’ammissione al controllo giudiziario.
Si tratta, in buona sostanza, di una misura di prevenzione ad istanza di parte finalizzata ad assicurare, da un lato, la “bonifica” aziendale e, dall’altro, a sospendere, in attesa della decisione del giudice amministrativo, gli effetti inibitori conseguenti all’informativa interdittiva antimafia. Tale peculiarità della misura ha, infatti, indotto alcuni commentatori ad assimilarla all’istituto della messa alla prova.
Si tratta, infatti, di un percorso cui sceglie liberamente di sottoporsi l’ente destinatario dell’informativa antimafia interdittiva, che certamente comporta limitazioni connesse sia al controllo spettante all’amministratore giudiziario che all’obbligo di adottare efficaci misure organizzative, la cui finalità è, al pari della messa alla prova prevista, ad esempio, per gli imputati minorenni, il pieno recupero ed il reinserimento, nel caso in esame, dell’ente nella parte sana dell’economia.
Al pari della messa alla prova per gli imputati minorenni (si veda, da ultimo, Sez. 1, n. 26156 del 24/05/2019, Rv. 276393) è, dunque, centrale nella valutazione demandata al giudice il giudizio prognostico in ordine a tale positiva evoluzione della realtà aziendale.
La centralità di tale giudizio prognostico è stata sottolineata, con riferimento sia al controllo giudiziario che all’amministrazione giudiziaria, dalle Sezioni unite Ricchiuto. L’organo nomofilattico ha, infatti, chiarito che la condizione di assoggettamento dell’impresa all’intimidazione mafiosa costituisce solo un pre-requisito.
Ad avviso delle Sezioni unite, infatti, «La peculiarità dell’accertamento del giudice, sia con riferimento alla amministrazione giudiziaria che al controllo giudiziario, ed a maggior ragione in relazione al controllo volontario, sta però nel fatto che il fuoco della attenzione e quindi del risultato di analisi deve essere posto non solo su tale pre-requisito, quanto piuttosto, valorizzando le caratteristiche strutturali del presupposto verificato, sulle concrete possibilità che la singola realtà aziendale ha o meno di compiere fruttuosamente il cammino verso il riallineamento con il contesto economico sano, anche avvalendosi dei controlli e delle sollecitazioni (nel caso della amministrazione, anche vere intromissioni) che il giudice delegato può rivolgere nel guidare la impresa infiltrata.»
Tuttavia, mentre ai fini dell’amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario c.d. prescrittivo, a richiesta della parte pubblica o disposto di ufficio, è doveroso il preliminare accertamento del grado e delle caratteristiche della condizione di permeabilità mafiosa della società o dell’impresa, con riferimento al controllo giudiziario “volontario”, tale accertamento non può scolorare del tutto, dovendo pur sempre il tribunale adito accertare i presupposti della misura.
Le Sezioni unite hanno, tuttavia, precisato che, in ogni caso, tale accertamento giudiziale non ha un carattere puramente statico, funzionale a fotografare lo stato attuale di pericolosità oggettiva in cui versi la realtà aziendale a causa delle relazioni esterne patologiche, ma dinamico, essendo volto a formulare un giudizio prognostico in ordine alle emendabilità della situazione attraverso l’iter che ciascuna misura comporta.
I successivi arresti della giurisprudenza di legittimità, ponendosi nel solco tracciato dalle Sezioni unite Ricchiuto, hanno ulteriormente specificato l’ambito della verifica che il giudice della prevenzione è chiamato ad operare sulla domanda formulata dalla parte ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6.
Sebbene, infatti, il presupposto di tale misura, al pari del controllo giudiziario “prescrittivo”, sia rappresentato dal carattere occasionale della condizione di agevolazione mafiosa, diverso è, invece, l’ambito dell’accertamento demandato al giudice della prevenzione, più esteso nell’ipotesi di cui al primo comma dell’art. 34, d.lgs. cit., e più ristretto nel caso del controllo giudiziario volontario. In particolare, è stato condivisibilmente affermato che, mentre nel caso del primo comma dell’art. 34-bis cod. pen. la valutazione del prerequisito del pericolo concreto di infiltrazioni mafiose, idonee a condizionare le attività economiche e le aziende, è riservata in via esclusiva al giudice della prevenzione – trattandosi di misura richiesta ad iniziativa pubblica in funzione di un controllo cd. prescrittivo – nel caso del sesto comma tale valutazione deve tener conto del provvedimento preventivo di natura amministrativa (Sez. 2, n. 9122 del 28/01/2021, in motivazione).
In altre parole, in caso di richiesta di controllo giudiziario “volontario”, l’accertamento effettuato dall’organo amministrativo con l’informazione antimafia interdittiva rappresenta il substrato della decisione del giudice ordinario al fine di garantire il contemperamento fra i diritti costituzionalmente garantiti della tutela dell’ordine pubblico e della libertà di iniziativa economica attraverso l’esercizio dell’impresa (Sez. 6, n. 30168 del 07/07/2021, Rv. 281834 – 02).
La verifica demandata al tribunale competente in tema di misure di prevenzione si snoda, dunque, lungo due direttrici: a) il carattere occasionale della agevolazione che il libero svolgimento dell’attività economica può determinare nei soggetti di cui al comma 1 della medesima disposizione; b) la concreta possibilità dell’impresa stessa di riallinearsi con il contesto economico sano, affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose (si veda, in tal senso, Sez. 5, n. 13388 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 280851).
Si tratta, comunque, di un giudizio unitario demandato al giudice della prevenzione al quale spetta, dunque, il compito di valutare, in termini prognostici – sulla base del dato patologico acquisito dall’accertamento amministrativo con l’informazione antimafia interdittiva – se il richiesto intervento giudiziale di “bonifica aziendale” risulti possibile, in quanto l’agevolazione dei soggetti di cui all’art. 34, comma 1, d.lgs. cit., sia da ritenere occasionale, escludendo tale evenienza, pertanto, nel caso di cronicità dell’infiltrazione mafiosa” (Sez. 2, n. 9122 del 28/01/2021, Rv. 280906).
