Sport e delitto di commercio clandestino di sostanze anabolizzanti: nozione di commercio (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 3 con la sentenza numero 32249/2024 ha stabilito che in tema di tutela sanitaria delle attività sportive, il delitto di commercio clandestino di sostanze anabolizzanti, di cui all’art. 586-bis, comma settimo, cod. pen., si configura con la mera immissione della merce sul mercato, sia pure tramite canali riservati o pubblicizzati con specifici accorgimenti, e non presuppone l’individuazione di specifici acquirenti, non essendo richiesto, a fini perfezionativi, la vendita dei medicinali in questione, che costituisce solo un “posterius” rispetto al fatto tipico.

Secondo un principio giurisprudenziale assolutamente consolidato, integra il delitto di commercio di anabolizzanti di cui all’art. 9, comma 7, legge 14 dicembre 2000, n. 376, e oggi di cui all’art. 586-bis, settimo comma, cod. pen., qualsiasi attività – purché svolta in forma continuativa e con il supporto di un’organizzazione anche elementare – di predisposizione e tenuta di canali di commercio sovrapponibili e alternativi a quelli costituiti dalle farmacie e dispensari autorizzati, unici centri di vendita all’interno dei quali il commercio non deve ritenersi clandestino (cfr., nella vigenza dell’art. 586-bis, settimo comma, cod. pen., Sez. 3, n. 26289 del 14/05/2019, nonché, in precedenza, tra le tante: Sez. 3, n. 19198 del 28/02/2017, Rv. 269935 – 01; Sez. 3, n. 46246 del 23/10/2013, Rv. 257857 – 01; Sez. 6, n. 17322 del 20/02/2003, Rv. 224957 – 01).

Va poi evidenziato che ripetuto e non contrastato è anche l’indirizzo ermeneutico secondo cui il delitto di commercio di anabolizzanti di cui all’art. 9, comma 7, legge 14 dicembre 2000, n. 376, e oggi di cui all’art. 586-bis, settimo comma, cod. pen., si configura con la mera immissione della merce sul mercato, sia pure tramite canali riservati o pubblicizzati con specifici accorgimenti, e non presuppone l’individuazione di specifici acquirenti, non essendo richiesto, ai fini del perfezionamento del delitto, la vendita dei medicinali in questione, che costituisce solo un posterius rispetto alla fattispecie incriminatrice (così Sez. 3, n. 26289 del 14/05/2019, Rv. 276083 – 01, e Sez. 2, n. 7081 del 09/10/2003, dep. 2005, Rv. 230790 – 01).

Quest’ultima sentenza è relativa a fattispecie di sequestro di una notevole quantità di sostanze proibite all’interno dell’autovettura dell’imputato e nella sua abitazione, circostanze che lasciavano configurare la predisposizione di un’attività nella prospettiva di una offerta al pubblico destinata a durare nel tempo e che i prodotti fossero a disposizione di un pubblico, ancorché non avessero formato oggetto di un negozio di compravendita.