L’utilizzo delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo è un reato permanente (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 3 con la sentenza numero 35123/2024 ha ricordato che i1 reato di cui all’art. 75 d.P.R. n. 380 del 2001 ha natura di reato permanente a condotta mista in quanto comprende, da un lato, un aspetto commissivo costituito dall’utilizzazione dell’edificio e, dall’altro, un aspetto omissivo, costituito dalla mancata richiesta di collaudo all’autorità competente, con la conseguenza che il momento di cessazione della condotta antigiuridica, da cui far decorrere il termine di prescrizione, coincide con il momento di dismissione dell’utilizzo dell’immobile ovvero con il collaudo (Sez.3, n. 36095 del 30/06/2016, Rv. 267917 – 01; Sez. 3, n. 1411 del 03/11/2011, Rv. 251880 – 01).

Fatto

F.B. ricorre per l’annullamento della sentenza del 3 luglio 2023 del Tribunale di Ravenna che lo ha condannato alla pena di 400 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 75 d.P.R. n. 380 del 2001 perché, in concorso con altra persona, quale direttore dei lavori, realizzava in zona sismica tre edifici residenziali (per complessive 28 unità abitative) permettendone l’utilizzo in assenza del certificato di collaudo statico. Il fatto è contestato come commesso in data anteriore e prossima all’anno 2007 con permanenza in atto.

Decisione

Nel caso di specie, il certificato di collaudo, datato 25/11/2021, è stato allegato alla memoria difensiva depositata in primo grado (e allegata al ricorso) ma, per quanto possa rilevare, non è stata fornita la prova della sua presentazione allo sportello unico, né della certezza della data del rilascio. Quanto ai profili di responsabilità, il reato è configurabile a carico del costruttore, del committente e del proprietario (Sez. 3, n. 10235 del 15/02/2024, Rv. 286035 – 01; Sez. 3, n. 8579 del 15/01/2003, Rv. 224170 – 01), ma anche del direttore dei lavori il quale, in qualità di primo garante della sicurezza, è soggetto all’obbligo specifico di inibire l’utilizzazione dell’edificio prima del rilascio del certificato di collaudo (Sez. 3, n. 22291 del 15/02/2011, Rv. 250368 – 01).