La Cassazione sezione 6 con la sentenza numero 35857 depositata il 25 settembre 2024 ha ribadito che il divieto, non derogabile, di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi che giudicano i reati indicati nell’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., introdotto dall’art. 12 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, determina una limitazione alla capacità del giudice ex art. 33 cod. proc. pen., la cui violazione è causa di nullità assoluta ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen., in relazione all’art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Ricordiamo che analoga decisione è stata presa dalla Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 26805/2024 in caso di giudice di pace componente del collegio del tribunale del Riesame.
La Suprema Corte ha confermato l’orientamento secondo cui il divieto di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi del tribunale del riesame, introdotto dall’art. 12 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, integra una limitazione alla capacità del giudice ex art. 33 cod. proc. pen., la cui violazione è causa di nullità assoluta ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 9076 del 21/01/2020, Rv. 279942).
Si è sottolineato che con il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è stata dettata una disciplina organica della magistratura onoraria con la previsione di uno statuto unico della stessa, applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, con inserimento dei primi due nell’ufficio del giudice di pace, radicalmente modificato e, per quanto qui di rilievo, con rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari.
Nel disciplinare le assegnazioni dei giudici onorari di pace nei procedimenti penali e civili, l’art. 11 comma 6 del d.lgs. n. 116/2017 prevede: «Non possono essere assegnati, a norma del comma 1, ai giudici onorari di pace:
a) per il settore civile:
1) i procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito e del giudizio petitorio nonché dei procedimenti di competenza del giudice dell’esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell’articolo 615 del Codice di procedura civile e dal secondo comma dell’articolo 617 del medesimo codice nei limiti della fase cautelare;
2) i procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace;
3) i procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie;
4) i procedimenti in materia societaria e fallimentare;
5) i procedimenti in materia di famiglia;
b) per il settore penale:
1) i procedimenti diversi da quelli previsti dall’articolo 550 del codice di procedura penale;
2) le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell’udienza preliminare;
3) i giudizi di appello avverso i provvedimenti emessi dal giudice di pace;
4) i procedimenti di cui all’articolo 558 del codice di procedura penale e il conseguente giudizio.
Il successivo art. 12 (Destinazione dei giudici onorari di pace nei collegi civili e penali) recita: “1. I giudici onorari di pace che sono inseriti nell’ufficio per il processo e rispetto ai quali non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 9, comma 4, possono essere destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale, quando sussistono le condizioni di cui all’articolo 11 e secondo le modalità di cui al medesimo articolo.
I provvedimenti di destinazione devono essere adottati entro la scadenza del termine perentorio di dodici mesi dal verificarsi della condizione di cui all’articolo 11, comma 1, 5 lettera a) ovvero, relativamente alle condizioni di cui alle lettere b), c) e d) del predetto comma, dalla pubblicazione dei dati di cui al comma 9 del medesimo articolo.
Ai giudici onorari di pace destinati a comporre i collegi possono essere assegnati esclusivamente procedimenti pendenti a tale scadenza.
La destinazione è mantenuta sino alla definizione dei relativi procedimenti.
Del collegio non può far parte più di un giudice onorario di pace.
In ogni caso, il giudice onorario di pace non può essere destinato, per il settore civile, a comporre i collegi giudicanti dei procedimenti in materia fallimentare e i collegi delle sezioni specializzate e, per il settore penale, a comporre i collegi del tribunale del riesame, ovvero qualora si proceda per i reati indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale».
Appare, dunque, chiaro che il legislatore, nel porre il divieto assoluto per i giudici onorari di pace di comporre i collegi del tribunale del riesame, abbia voluto indicare una limitazione alla capacità di tale giudice allo svolgimento di quelle funzioni collegiali.
Conferma di tale l’interpretazione si ricava anche dalla disciplina dettata per i casi di sostituzione di un membro del collegio e di destinazione in supplenza del giudice onorario di pace.
Invero l’art. 13 del decreto medesimo consente l’inserimento in supplenza di tale giudice «sebbene non ricorrano le condizioni di cui all’articolo 11, comma 1», ma non richiama l’art. 12, sicché il divieto posto a comporre i collegi penali, individuato da tale ultima norma, non può essere derogato con l’assegnazione in supplenza del giudice onorario di pace.
Ad ulteriore conferma, l’art. 30, comma 7, del medesimo decreto, nel disciplinare il regime transitorio, stabilisce che «per i procedimenti di riesame di cui all’articolo 324 del codice di procedura penale il divieto di destinazione dei giudici onorari di pace di cui al comma 5 nei collegi non si applica se la notizia di reato è stata acquisita dall’ufficio di procura prima dell’entrata in vigore del presente decreto», dovendosi ritenere, dunque, che per i casi futuri il divieto di cui all’art. 12 è operante e non ammette deroghe.
Si è anche chiarito che l’art. 12 del d.lgs. n. 116 del 2017, introducendo una preclusione per il giudice onorario a far parte di determinati collegi, non è disposizione sulla destinazione del giudice agli uffici e alle sezioni che, ai sensi dell’art. 33, comma 2, cod. proc. pen., non si considera attinente alla capacità del giudice.
Venendo in rilievo una limitazione alla capacità del giudice, ai sensi dell’art. 33 cod. proc. pen., si determina una ipotesi di nullità assoluta prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. rilevabile in ogni stato e grado.
