Valutazione della prova testimoniale di persona vulnerabile o minore (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 3 con la sentenza numero 32764/2024 ha ricordato che in tema di valutazione della prova testimoniale, la progressione dichiarativa caratterizzante le rivelazioni della persona offesa minorenne, vittima di reati sessuali, non è, di per sé, indicativa dell’inattendibilità della fonte, né la pluralità delle sue audizioni ne determina necessariamente l’usura.

Nell’indicare il suddetto principio la Suprema Corte ha richiamato il precedente della medesima sezione numero 6710 del 18 dicembre 2020 depositato il 22 febbraio 2021 che ha stabilito che in tema di valutazione della prova testimoniale, la natura progressiva delle dichiarazioni rese dalla vittima vulnerabile non è un elemento che può, da solo, determinare una valutazione di inattendibilità, in quanto tali dichiarazioni spesso non si esauriscono in un’unica soluzione, ma si sviluppano attraverso un complesso percorso di disvelamento, di regola condizionato dall’affidamento nei confronti dell’autorità procedente e intrecciato con quello psicologico di superamento del trauma, sicché il giudizio sull’attendibilità del dichiarato impone una valutazione d’insieme comprensiva di tutti gli stadi di tale percorso.