Confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato: necessaria la strumentalità in concreto tra beni e reato (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 35242/2024, udienza dell’11 luglio 2024, ha chiarito i presupposti applicativi della confisca facoltativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato.

Ricorso per cassazione

AKL ricorre avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Roma ha rigettato l’istanza volta al dissequestro e alla restituzione dell’autovettura …, del telefono cellulare e delle relative schede SIM, sottoposti a vincolo in relazione all’ipotesi di reato contestata in rubrica (furto pluriaggravato di un orologio).

Il ricorrente lamenta, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca facoltativa.

In particolare, secondo la prospettazione difensiva, il Tribunale avrebbe omesso di effettuare una valutazione concreta sulla presenza di un nesso di indispensabilità tra le res ed il reato, tralasciando di indicare le ragioni per le quali ha considerato imprescindibile l’utilizzo dell’autovettura o la detenzione del telefono cellulare rispetto alla commissione del reato.

Decisione della Corte di cassazione

Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito specificati.

Nella giurisprudenza della Suprema Corte vi sono diversi orientamenti in ordine all’esatta individuazione dei presupposti applicativi dell’art. 240, comma 1, prima parte, cod. pen., a seconda che si richieda la verifica, da parte del giudice del merito, di una non episodica connessione strumentale tra il bene ed il reato (Sez. 5, n, 11949 del 14/01/2010, Rv. 246546; Sez. 3, n. 35705 del 09/06/2009, Rv. 244591; Sez. 6, n. 24756 del 01/03/2007, Rv. 236973; Sez. 4, n. 43937 del 20/09/2005, Rv. 232732) o di una mera utilità potenziale della res per la consumazione di altri delitti della stessa natura (Sez. 4, n. 34365 del 17/06/2004, Rv. 229094; Sez. 2, n. 838 del 03/12/2003, Rv. 227864; Sez. 6, n. 11183 del 01/03/1989, Rv. 181947).  All’interno di queste due opzioni ermeneutiche, si posiziona altro indirizzo, intermedio (Sez. 6, n. 3711 del 9/1/2013, Rv. 254573; Sez. 3, n. 20429 del 2/4/2014, Rv. 259631; Sez. 5, n. 14307 del 07/03/2006, Rv. 234591; Sez. 5, n. 2158 del 04/06/1993, Rv. 194836), che merita di essere condiviso.

La confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, infatti, integra una misura di sicurezza patrimoniale che tende a prevenire la consumazione di futuri reati mediante l’esproprio di cose che, essendo state collegate all’esecuzione di illeciti penali, mantengono viva, se lasciate nella disponibilità del reo, l’idea e l’attrattiva del reato (Sez. 2, n. 10619 del 24/11/2020, dep. 2021, Rv. 280991; Sez. 3, n. 33432 del 03/07/2023, Rv. 285062). Cosicché non è necessario accertare un rapporto causale diretto e immediato tra la cosa e il reato (nel senso che la prima debba apparire come indispensabile per l’esecuzione del secondo), ma solo una “strumentalità in concreto” tra il bene ed il reato, in ragione delle specifiche caratteristiche del primo e delle modalità e circostanze di commissione del secondo. Ed è con riguardo a tali profili che il giudice del merito è tenuto a fornire congrua motivazione.