Cassazione civile, Sez. 1^, ordinanza n. 5038/2023, camera di consiglio del 22 settembre 2020, pubblicata il 17 febbraio 2023, ha affermato che il permesso di soggiorno per motivi umanitari è concedibile a favore di chi, ove rimpatriato nel suo Paese d’origine, subirebbe violazioni dei suoi diritti umani e delle sue libertà democratiche in conseguenza della sua omosessualità.
Fatti di causa
Con ordinanza depositata il 9 maggio 2016 a definizione di processo svoltosi secondo il rito sommario di cognizione, il Tribunale di Trieste rigettò le domande di J.E.R.P. (di nazionalità colombiana) volte al riconoscimento del diritto: allo status di rifugiato; in subordine, alla protezione sussidiaria; in ulteriore subordine, al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Adita dalla parte soccombente, la Corte di appello di Trieste, con sentenza pubblicata il 23 ottobre 2017: confermò le statuizioni contenute nell’ordinanza di primo grado, dispositive del rigetto tanto della domanda principale che della prima domanda subordinata; in parziale riforma di tale provvedimento, accertò il diritto dell’appellante J.E.R.P. al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 (di seguito denominato “t.u. immigrazione”).
Per quanto qui ancora interessa, la motivazione dell’accoglimento della seconda domanda subordinata è nel senso che: sussiste il diritto alla protezione per motivi umanitari “sulla base di circostanze obbiettive e soggettive”; sotto il primo profilo, si osserva che il processo di pacificazione nazionale in Colombia “è ai suoi albori” e “l’atteggiamento intollerante di parte della società civile nei confronti del genere LGBT può rappresentare un limite, allo stato attuale, alla fruizione delle libertà democratiche per l’appellante”; sotto il profilo soggettivo, si osserva che “sono documentalmente provati lo svolgimento di attività lavorativa e la stabile relazione di convivenza sentimentale con un suo connazionale dotato di permesso di soggiorno di lunga scadenza”, sì che un rientro immediato dell’appellante in Colombia sarebbe contrario “agli elementari principi di solidarietà umana recepiti nell’art. 5, comma 6,” del t.u. immigrazione; inoltre, un ulteriore intervallo di tempo di due anni “consentirà un sicuro miglioramento dell’irrazionale omofobia sociale grazie agli sforzi della classe dirigente, rendendo meno pericoloso e più accettabile l’inserimento nel Paese di provenienza”; inoltre tale ulteriore, temporanea permanenza in Italia gioverà all’appellante “per consolidare la sua preparazione professionale e di adeguarsi materialmente (traendo risparmio dal suo lavoro) e psicologicamente (ripristinando contatti con l’ambiente di provenienza) al rientro in Colombia”. d.lgs. n. 286 del 1998″.
Il Ministero dell’Interno chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente un motivo di impugnazione.
J.E.R.P. resiste con controricorso, assistito da memoria.
Con ordinanza n. 16343/2019 emessa il 18 giugno 2019 la trattazione della causa è stata rinviata a nuovo ruolo essendo allora pendente avanti le Sezioni unite della Corte questione (di massima particolare importanza) relativa all’applicabilità della normativa introdotta con d.l. n. 113 del 2018, convertito con la legge n. 132 del 2018 (nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all’art. 5, comma 6, del t.u. immigrazione) nei giudizi in corso relativi alle domande di riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte, come quella di specie, prima dell’entrata in vigore della citata legge del 2018.
Dopo la pubblicazione della sentenza delle Sezioni unite è stata fissata nuova adunanza per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo di ricorso il Ministero dell’Interno deduce che la sentenza impugnata è caratterizzata da violazione ovvero falsa applicazione dell’art. 32 del d.lgs. n. 25 del 2008 e dell’art. 5, comma 6, del t.u. immigrazione per avere il giudice di appello fondato il riconoscimento della protezione umanitaria su una erronea valutazione dei presupposti richiesti dalla citata norma di legge speciale per l’accertamento del diritto a tale forma di protezione.
In particolare, secondo il ricorrente tale diritto è stato riconosciuto a fronte di presupposti (la solo recente pacificazione nazionale in Colombia; l’omofobia in parte della società colombiana; lo svolgimento in Italia di attività lavorativa da parte dello straniero e la sua relazione di convivenza sentimentale con un connazionale) che non rientrano tra quelli riconducibili al precetto recato dall’art. 5, comma 6 del t.u. immigrazione per come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (il riferimento è, in particolare, a Cass. n. 4455).
È preliminarmente da osservare che, se è vero che con l’entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito con la legge n. 132 del 2018, è stata soppressa la disciplina della protezione umanitaria di cui all’art. 5, comma 6, del t.u. immigrazione, è altrettanto vero che le domande relative al diritto in questione, proposte, come quella oggetto della pronuncia recata dalla sentenza impugnata, prima dell’entrata in vigore (il 5 ottobre 2018) del citato decreto-legge, sono regolate dalla disciplina legale in vigore al momento della loro presentazione: è in tale momento, infatti, che, in tesi, sorge il diritto fatto valere con l’azione giudiziale (in questo senso, cfr. Cass. S.U., n. 29459 del 2019).
La censura è infondata.
La giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di interpretazione della disciplina della protezione umanitaria recata dall’art. 5, comma 6, del t.u. immigrazione è costante nell’assegnare rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva in Italia e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio verso tale Paese possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani fondamentali (in questo senso, cfr. Cass. S.U., n. 29459 del 2019, cit.; nello stesso senso cfr. altresì: Cass. n. 4455 del 2018; Cass. n. 11110 del 2019; Cass. n. 12182 del 2019).
La sentenza impugnata è conforme a tale principio di diritto, avendo accertato – con valutazione di merito specifica e in questa sede non sindacabile – che, a fronte di un quanto mai consistente grado di integrazione economica di J.E.R.P. in Italia (svolgimento di attività lavorativa) e del vincolo di convivenza fra lo stesso (omosessuale) e un suo connazionale “dotato di permesso di soggiorno di lunga durata, il ritorno di tale persona in Colombia sarebbe contrario “agli elementari principi di solidarietà umana recepiti nell’art. 5, comma 6,” del t.u. immigrazione, dal momento che in tale Stato permane un “atteggiamento intollerante di parte della società civile nei confronti del genere LGBT” che “può rappresentare un limite, allo stato attuale, alla fruizione delle libertà democratiche per l’appellante”; con l’ulteriore precisazione secondo cui un ulteriore intervallo di tempo di due anni “consentirà un sicuro miglioramento dell’irrazionale omofobia sociale grazie agli sforzi della classe dirigente, rendendo meno pericoloso e più accettabile l’inserimento nel Paese di provenienza” e una ulteriore, temporanea permanenza in Italia di tale persona le consentirà di “consolidare la sua preparazione professionale e di adeguarsi materialmente (traendo risparmio dal suo lavoro) e psicologicamente (ripristinando contatti con l’ambiente di provenienza) al rientro in Colombia”. In applicazione del principio di soccombenza il Ministero ricorrente deve essere condannato a pagare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità nella misura in dispositivo liquidata.
Il controricorrente risulta essere stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con la conseguenza che: egli non ha sostenuto esborsi, essendo stati gli stessi prenotati a debito; il pagamento delle spese liquidate (nella specie, compenso di avvocato) deve essere disposto in favore dello Stato, in applicazione dell’art. 133 del d.P.R. n. 133 del 2002, a nulla rilevando, in senso contrario, il precetto recato da precedente art. 82 dello stesso decreto (attributivo al giudice che ha deciso il merito della lite di determinare con decreto il compenso e le spese spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato) relativo esclusivamente ai rapporti interni fra parte e cliente (in questo senso, cfr. Cass. n. 5819 del 2018; contenente anche critica al principio, affermato da Cass. n. 18583 e ripreso da Cass. n. 30876 del 2018, secondo cui qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un’amministrazione statale, l’onorario e le spese spettanti al difensore della parte vanno liquidati in applicazione dell’art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2012 – ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento – non potendo riferirsi a tale ipotesi il successivo art. 133 del medesimo decreto, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato). Inoltre, stante il tenore della presente pronuncia, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del Ministero ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; spettando all’amministrazione giudiziaria verificare, in caso di contestazione successiva all’accertamento di tali presupposti, la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause, originarie o sopravvenute, di esenzione dal suo pagamento (in questo senso, cfr., per tutte: Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
Dispositivo
La Corte rigetta il ricorso; condanna il Ministero ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio; dispone che il pagamento di tale somma di danaro sia eseguito in favore dello Stato.
Dà atto che sussistono i presupposti previsti dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione.
Note conclusive
La decisione qui annotata è ineccepibile e si può solo condividerne lo spirito e le argomentazioni.
Fa un po’ specie, per contro, che la Suprema Corte abbia avuto necessità di pronunciarsi perché il Ministero dell’Interno non ha gradito la decisione della Corte territoriale.
Cambiano le stagioni, le maggioranze, i programmi ma chiunque abbia la responsabilità politica dell’ordine e della sicurezza pubblica la vede sempre allo stesso modo.
