La Cassazione sezione 3 con la sentenza numero 33336/2024 ha stabilito che in tema di induzione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, l’aggravante del fatto commesso in danno di persona “tossicodipendente” di cui all’art. 4, n. 7-bis, legge 20 febbraio 1958, n. 75, è configurabile non solo con riguardo a soggetto di cui sia stata clinicamente accertata tale condizione, ma anche a quello stabilmente dedito al consumo di droga e perciò disposto, per procurarsela, a concedersi sessualmente a chi è in grado di offrirla ovvero a prostituirsi.
Inoltre, ricordiamo che la circostanza aggravante di cui all’art. 4, n. 7-bis, legge 20 febbraio 1958, n. 75 (favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione ai danni di persona tossicodipendente), ha natura oggettiva perché riguarda le condizioni personali della persona offesa ed in quanto tale si estende a tutti i correi che, anche solo per colpa, la ignorino, cassazione sezione 3 sentenza numero 10003/2027.
