La difesa vuole investigare preventivamente ma per alcune attività c’è un limite invalicabile.
La Cassazione sezione 3 con la sentenza numero 31121/2024 ha stabilito che in tema di investigazioni difensive, non è abnorme il provvedimento con cui il GIP, in ragione della natura preventiva dell’attività d’indagine difensiva, rigetta la richiesta di accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico, formulata ai sensi dell’art. 391-septies, cod. proc. pen., trattandosi di decisione, non impugnabile, che non si pone al di fuori del sistema processuale, né determina una stasi del procedimento.
Contro il diniego dei provvedimenti ex art. 391-septies cod. proc. pen. non è prevista dalla legge alcuna impugnazione; per cui il provvedimento in questione non può ritenersi soggetto a gravame, stante il principio della tassatività delle impugnazioni; la questione che, dunque, si pone è se possa essere impugnato in cassazione in quanto abnorme.
Preliminarmente è doveroso richiamare la lunga elaborazione compiuta dalle Sezioni unite (Sez. U., n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581; Sez. 2 2 U., n. 21243 del 25/03/2010, Rv. 246910; Sez. U., n. 25957 del 26/03/2009, P.G. in proc. Zedda, Rv. 243590; Sez. U., n. 5307 del 20/12/2007, P.M. in proc. Battistella, Rv. 238240; Sez. U., n. 22909 del 31/05/2005, P.M. in proc. Minervini, Rv. 231163; Sez. U., n. 4 del 31/01/2001, P.M. in proc. Romano e altri, Rv. 217760; Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, P.M. in proc. Boniotti, Rv. 217244) sfociata nella conclusione per cui può ritenersi abnorme il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ovvero che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite. In tal senso si è altresì precisato come il vizio di abnormità possa riguardare sia il profilo strutturale, allorché l’atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, sia il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativa, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche esposte, va escluso il carattere abnorme del provvedimento impugnato.
In primo luogo, va osservato che, sotto il profilo strutturale, il provvedimento non si pone, fuori dal sistema dello statuto codicistico delineato dagli artt. 327-bis, 391- septies e 391-nonies cod. proc. pen.
La disciplina delle investigazioni difensive, pur ricomprendendo tempi posteriori al giudicato in vista di una possibile revisione, e presupponendo solitamente l’instaurazione del procedimento, ossia l’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen., contempla anche la possibilità del compimento da parte del difensore di indagini “preventive”, intendendo per tali quelle da compiere in un contesto in cui manchi l’iscrizione di cui sopra ovvero manchi l’iscrizione oggettiva dell’assistito.
Ai sensi dell’art. 391-nonies cod. proc. pen., l’indagine difensiva è ammissibile solo per atti il cui compimento non richieda l’autorizzazione o attività giudiziaria ordinaria, ossia del PM e, o, del GIP.
Come già chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, risultano non consentite, dunque, la richiesta di autorizzazione affinché il consulente tecnico possa esaminare le cose sequestrate od oggetto di ispezioni ovvero intervenire alle ispezioni (art. 233, comma 1-bis, cod. proc. pen.) la richiesta di autorizzazione per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da persona detenuta (art. 391-bis, comma 7, cod. proc. pen.); la richiesta rivolta al PM di audizione del potenziale testimone che si sia avvalso della facoltà di non rispondere o di non rilasciare la dichiarazione scritta al difensore (articolo 391-bis, comma 10, cod. proc. pen.); la richiesta d’incidente probatorio per l’assunzione della testimonianza della persona anzidetta o l’esame delle persone sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento, in procedimenti connessi o per reati collegati (art. 391-bis, comma 11, cod. proc. pen.,), la richiesta al PM di acquisire o sequestrare documenti detenuti dalla pubblica amministrazione nell’ipotesi che questa abbia opposto un rifiuto alla richiesta del difensore (art. 391-quater cod. proc. pen.) e, ipotesi che interessa il caso in esame, all’autorizzazione all’accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico (articolo 391-septies cod. proc. pen.).
Gli atti di cui è consentito lo svolgimento si riducono, in sostanza, al colloquio non documentato, alla ricezione di dichiarazione scritta o all’assunzione di informazioni dal potenziale testimone, alla richiesta di documentazione alla p.a. ed all’accesso ai luoghi pubblici o aperti al pubblico. (Sez. 4, n. 46270 del 14/10/2005, Rv. 232912 – 01).
Nel caso di specie dunque, il GIP, in considerazione della natura preventiva dell’attività d’indagine difensiva, nel rigettare la richiesta di autorizzazione, ha adottato un provvedimento non avulso dal contesto normativo di riferimento.
In secondo luogo, dal punto di vista funzionale, il provvedimento impugnato non determina una stasi irrimediabile del procedimento.
Infatti, a tacere della circostanza che la stasi procedimentale è evenienza logicamente verificabile nei soli casi in cui già vi sia un procedimento in corso, è dirimente osservare che il diniego del GIP non impedisce alla parte di dare impulso all’iscrizione del procedimento penale tramite una denuncia o di inoltrare, al PM, una sollecitazione a disporre, di sua iniziativa, un accesso allo stato dei luoghi.
Alla luce delle considerazioni svolte è possibile affermare che non è abnorme il provvedimento con cui il GIP, in sede di indagini preventive, rigetti la richiesta, ex art. 391- septies cod. proc. pen., di accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico, comma 1-bis, cod. proc. pen., trattandosi di provvedimento che non si pone fuori dal sistema processuale e né determina la stasi del procedimento.
