La Cassazione sezione 5 con la sentenza 25036/2024 ha stabilito che in caso di condanna generica al risarcimento del danno disposta in primo grado, ove il relativo capo sia stato devoluto al giudice di secondo grado, questi può procedere, anche in assenza di appello della parte civile, alla liquidazione del danno dovuto dall’imputato, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione.
Con riguardo al processo penale, gli interessi di rango pubblicistico dominano lo stesso e quindi non possono che spiegare incidenza anche sulla domanda risarcitoria della parte civile che, pur essendo una domanda di natura civile si innesta, tuttavia, sulle regole che presidiano il giudizio penale, come attestato, ad esempio, dai diversi criteri che presidiano le regole sull’accertamento della responsabilità (cfr. Corte cost. n. 182 del 2021, § 14.1).
E, allora, nell’indicata prospettiva la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che, in tema di costituzione di parte civile, l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda concerne unicamente la causa petendi, vale a dire il nesso tra le conseguenze pregiudizievoli per la parte offesa ed il reato, mentre il petitum è di per sé insito nella costituzione stessa (ex plurimis, Sez. 2, n. 23940 del 15/07/2020, Rv. 279490 – 01; Sez. 5, n. 22034 del 07/03/2013, Rv. 256500 – 01; Sez. 2, n. 43405 del 23/10/2003, Rv. 227654 – 01).
Di qui si è logicamente inferito che ove l’atto di costituzione contenga la domanda di risarcimento dei soli danni patrimoniali, è legittima la condanna anche per i danni non patrimoniali, in quanto l’art. 78 cod. proc. pen. non prevede che la dichiarazione di costituzione di parte civile debba contenere l’indicazione del petitum (Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Rv. 281997 – 20).
In maniera ancora più significativa è stato puntualizzato che, persino nell’ipotesi in cui la parte civile abbia richiesto la condanna generica al risarcimento dei danni in sede penale, non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice penale che, disattendendo la richiesta della parte civile di rimettere la liquidazione del danno al giudice civile, provveda alla liquidazione immediata (Sez. 5, n. 12722 del 12/12/2019, dep. 2020, Rv. 279018 – 01; Sez. 6, n. 1699 del 07/01/1999, Rv. 212506-01).
Deve dunque ritenersi che, ove il giudice di primo grado abbia disposto la condanna generica dell’imputato al risarcimento dei danni in favore della parte e 4 civile, anche in assenza di appello di questa, purché il relativo capo sia stato devoluto al giudice di secondo grado, questi può procedere alla liquidazione del danno dovuto dall’imputato senza incorrere nel vizio di ultrapetizione.
