Ieri davanti alla Corte d’assise di Venezia si è aperto il processo nei confronti di Filippo Turetta, cui viene contestato l’omicidio di Giulia Cecchettin, e ci sono state dodici richieste di costituzione di parte civile.
A parte quelle dei familiari della vittima (padre, sorella, fratello, nonna e zio paterno), le altre sono state tutte escluse.
Sono state pertanto escluse le costituzioni dei Comuni di Fossò e Vigonovo e delle associazioni Penelope Italia, Differenza Donna, Udi Roma, I care we care e Insieme a Marianna.
Va ricordato che è ammissibile la costituzione di parte civile di un’associazione anche non riconosciuta che avanzi, “iure proprio”, la pretesa risarcitoria, assumendo di aver subito per effetto del reato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, consistente nell’offesa all’interesse perseguito dal sodalizio e posto nello statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell’ente (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Rv.261110 – 01).
La giurisprudenza di legittimità, da ultimo Cassazione sezione 5 sentenza numero 47315/2022, ha sempre affermato, in via generale, che la legittimazione alla costituzione di parte civile dell’ente territoriale che invoca un danno alla propria immagine è ammissibile anche in riferimento ad un reato commesso da privati in danno di privati, purché tale tipologia di danno sia in concreto configurabile (Sez. 5, n. 1819 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 269124; Sez. 2, n. 13244 del 07/03/2014, Rv. 259560).
Inoltre, è necessaria la valutazione di sussistenza del rapporto di causalità tra il danno cagionato e il fatto reato (Sez. 1, n. 46084 del 21/10/2014, Rv. 261482).
La Corte d’assise di Venezia ha escluso i comuni di Fossò e Vigonovo e le associazioni Udi Roma e Insieme a Marianna perché assente il requisito della prossimità territoriale e dell’interesse riferito al reato (anche per i Comuni in quanto il delitto è avvenuto ivi per una casualità).
Per alcune associazioni (Penelope, I care e differenza donna) dalle notizie di stampa ci sarebbe la mancanza della delibera del consiglio direttivo per il conferimento della procura a stare in giudizio al difensore.
Senza poterci addentrare nello specifico del caso, non disponendosi dell’ordinanza della Corte d’assise di Venezia, in ordine alle associazioni non riconosciute l’articolo 36 del Codice civile prevede che “L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione”.
La rappresentanza riguarda l’attività esterna, prerogativa riconosciuta al presidente che, attraverso la spendita del nome, vincola l’ente con i terzi.
Per agire o resistere in giudizio in nome dell’ente o conferire procura ai difensori, non è sufficiente la sola rappresentanza legale, essendo necessaria anche la rappresentanza sostanziale.
È di questo avviso un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che afferma che “in tema di rappresentanza processuale, il potere rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio” (cfr. Cass. S.U. 16/11/2009 n. 24179).
L’organo amministrativo, titolare del potere gestorio, adotta collegialmente tutte le sue decisioni. Su di esso, dunque, ricadrà anche il compito di stabilire se, e in che limiti, il presidente possa agire in nome e per conto della società.
Pertanto, anche se legale rappresentante, il presidente che voglia resistere in giudizio o conferire procura alle liti al difensore, sarà vincolato all’approvazione dell’amministrazione, che, mediante delibera o delega, gli assegnerà i poteri in assenza dei quali difetterà di rappresentanza sostanziale, salva ratifica successiva.
In senso conforme si è pronunciato recentemente il Tribunale di Milano con ordinanza 7 gennaio 2021: “osservato, nel caso di specie, che lo Statuto dell’Ente non attribuisce all’attore il detto potere rappresentativo sostanziale, rendendosi pertanto necessaria la ratifica dell’operato del Presidente da parte dell’organo collegiale dell’Ente attore (…)”, visto l’art. 182, secondo comma, cpc “assegna a parte attrice termine perentorio sino al 28/02/2021 per produrre nel fascicolo telematico l’atto di ratifica del mandato ad litem da parte dell’organo collegiale deputato (…)”.
Ricordiamo che tale delibera (nel caso dei Comuni della Giunta comunale) non è necessaria per i comuni in quanto le Sez. Unite civili, con la sentenza, n. 12868 del 16/06/2005, Rv. 581174 – 01, hanno affermato i seguenti principi: «Nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, lo statuto del Comune – ed anche il regolamento del Comune, ma soltanto se lo statuto contenga un espresso rinvio, in materia, alla normativa regolamentare – può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell’ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratico – amministrativa del Comune, fermo restando che, ove una specifica previsione statutaria (o, alle condizioni di cui sopra, regolamentare) non sussista, il sindaco conserva l’esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale del Comune, ai sensi dell’art. 50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
In particolare, qualora lo statuto (o, nei limiti già indicati, il regolamento) affidi la rappresentanza a stare in giudizio in ordine all’intero contenzioso al dirigente dell’ufficio legale, questi, quando ne abbia i requisiti, può costituirsi senza bisogno di procura, ovvero attribuire l’incarico ad un professionista legale interno o del libero foro (salve le ipotesi, legalmente tipizzate, nelle quali l’ente locale può stare in giudizio senza il ministero di un legale), e, ove abilitato alla difesa presso le magistrature superiori, può anche svolgere personalmente attività difensiva nel giudizio di cassazione».
«La conoscenza dello statuto del Comune, atto a contenuto normativo di rango paraprimario o subprimario, appartiene, in considerazione anche della forma di pubblicità cui tale fonte è soggetta, alla scienza ufficiale del giudice, il quale è pertanto tenuto – in applicazione del principio “iura novit curia”, discendente dall’art. 113 cod. proc. civ. – a disporne l’acquisizione, anche d’ufficio, ed a farne applicazione ai fatti sottoposti al suo esame, pur prescindendo dalle prospettazioni delle parti».
«Nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l’autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all’azione, salva restando la possibilità per lo statuto comunale – competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio (“ex” art. 6, secondo comma, del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) – di prevedere l’autorizzazione della giunta, ovvero di richiedere una preventiva determinazione del competente dirigente (ovvero, ancora, di postulare l’uno o l’altro intervento in relazione alla natura o all’oggetto della controversia).
Ove l’autonomia statutaria si sia così indirizzata, l’autorizzazione giuntale o la determinazione dirigenziale devono essere considerati atti necessari, per espressa scelta statutaria, ai fini della legittimazione processuale dell’organo titolare della rappresentanza».
Tale linea interpretativa è stata seguita da Sez. 6, n. 7527 del 02/12/2005, dep. 2006, Leporale, Rv. 233684 – 01 per cui al fine della costituzione del Comune come parte civile nel processo, la competenza a conferire al difensore la procura alle liti appartiene al sindaco, al quale è attribuita la rappresentanza dell’ente.
Ne consegue che non è necessaria alcuna autorizzazione della Giunta municipale.
Nella motivazione, la sentenza Leporale ha precisato che «Nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, la competenza a conferire al difensore del comune la procura alle liti appartiene al sindaco, non essendo necessaria alcuna autorizzazione della giunta municipale, atteso che al sindaco è attribuita la rappresentanza dell’ente (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, comma 2) ...».
Quindi per i comuni, in base alla giurisprudenza prima richiamata, ai fini della costituzione è sufficiente che la procura speciale sia conferita dal Sindaco titolare ex lege, quale legale rappresentante, del potere di conferire la procura, mentre nessuna rilevanza ha la delibera del Consiglio comunale, a meno che dalla statuto del comune non risulta alcuna norma specifica in tema di azioni civili o penali dell’ente, sicché in mancanza di norme secondarie si applicano, per le ragioni esposte le regole generali.
Infine, in ordine al rapporto di causalità tra il danno cagionato e il fatto reato ricordiamo che è legittimato all’esercizio dell’azione civile nel processo penale non è solo il soggetto passivo del reato ma anche il danneggiato che abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all’azione od omissione del soggetto attivo del reato; tale rapporto di causalità sussiste anche quando il fatto reato, pur non avendo determinato direttamente il danno, abbia tuttavia determinato uno stato tale di cose che senza di esse il danno non si sarebbe verificato.
In applicazione del principio, la Suprema Corte ha affermato la legittimazione alla costituzione di parte civile della società assicuratrice di bene oggetto di incendio doloso, cagionato dall’assicurato, con riferimento ai profili del lucro cessante, per il pregiudizio derivante dal mancato pagamento degli ulteriori premi, e del danno emergente, avendo riguardo alle spese per l’istruttoria avviate a seguito della denuncia di sinistro).
Sez. 1, Sentenza n. 46084 del 21/10/2014
Ricordiamo che non è impugnabile autonomamente, ma solo congiuntamente alla sentenza, l’ordinanza che ammette la parte civile (Sez.2, n.10215 del 10/12/2018, dep. 08/03/2019, Rv.276500 – 01).
