Si informano i lettori, dato l’indubbio interesse della questione (sottolineato dall’intervento della Grande Camera), che oggi, 24 settembre 2024, la Corte europea dei diritti umani ha definito la controversia Fabbri ed altri contro San Marino (ricorsi nn. 6319/21, 6321/21 e 9227/21) la quale riguardava tre individui che erano stati parte in procedimenti penali quali parti offese dei reati contestati.
Segue adesso la traduzione a nostra cura della parte di sintesi del comunicato stampa diramato dalla Corte che è comunque allegato nella versione originaria in inglese alla fine del post.
Seguirà nei giorni a venire un nostro commento.
[I ricorrenti] lamentavano di non aver potuto ottenere una decisione sulle loro azioni civili in tali procedimenti poiché i ritardi nelle indagini avevano portato alla prescrizione dei reati contestati nel 2020.
Con la sentenza odierna sulla controversia, la Corte europea dei diritti umani ha affermato, all’unanimità, che non c’è stata alcuna violazione dell’articolo 6 § 1 (diritto di accesso ad una Corte) per ciò che riguardava uno dei ricorrenti, il Sig. Forcellini. La Corte ha ritenuto, in particolare, che il Signor Forcellini non aveva perseguito i suoi interessi con diligenza, limitandosi a presentare un’azione civile nel contesto della denuncia penale tre anni e mezzo dopo che il presunto reato era stato commesso e solo pochi giorni prima della scadenza del termine di prescrizione per il presunto reato. In tali circostanze sarebbe stato rilevante seguire altre strade per coltivare la sua azione civile come attivare un procedimento civile autonomo immediatamente dopo il presunto reato o quando gli era stata notificata la decisione di interrompere il procedimento penale.
La Corte ha inoltre ritenuto, a maggioranza, che i ricorsi n. 6319/21 e 6321/21 fossero inammissibili.
Ha rilevato che i due restanti ricorrenti non avevano presentato una richiesta formale tramite una dichiarazione firmata per ottenere lo status di “parte civile”, come richiesto dalla legge sammarinese. Pertanto, costoro non avevano dimostrato chiaramente di attribuire importanza al loro diritto al risarcimento per qualsiasi danno subito.
Una sintesi giuridica di questo caso sarà disponibile nel database HUDOC della Corte.
