Cassazione civile, Sez. 3^, ordinanza n. 2438/2024, camera di consiglio dell’ 11 dicembre 2023, pubblicata il 25 gennaio 2024, ricorda che, in materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d’incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall’esistenza di un’accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio (Sez. 3, Sentenza n. 8451 del 27/03/2019, Rv. 653264 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 21161 del 17/09/2013, Rv. 627956 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15881 del 25/06/2013, Rv. 626890 – 01).
Serve in particolare sottolineare come sia stata fatta salva – nella giurisprudenza della Suprema Corte – la possibilità per il giudice di merito di accertare che la dichiarazione resa nel modulo di contestazione amichevole di incidente sia incompatibile con la dinamica del sinistro, e ciò proprio alla luce dell’entità dei danni riportati dai veicoli, della situazione dei luoghi, ecc.
La verifica di tale incompatibilità logica si pone come una sorta di momento antecedente rispetto all’esistenza ed alla valutazione della dichiarazione confessoria contenuta nel CID, fermo, peraltro, restando che essa resterebbe oggetto, comunque, di libera valutazione nei confronti dell’assicuratore, ai sensi dell’art. 2733, terzo comma, cod. civ., e dell’art. 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nonché della sentenza 5 maggio 2006, n. 10311, delle Sezioni unite civili (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 15881 del 2013, cit.).
Tali considerazioni, peraltro, si inseriscono nel solco del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale, in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione da parte di entrambi i conducenti della constatazione amichevole d’incidente, come già previsto dall’art. 5 della l. n. 39 del 1977 e ribadito dall’art. 143, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, determina una presunzione, valida fino a prova contraria, del fatto che il sinistro si sia verificato con le modalità ivi indicate, la quale può ovviamente essere superata, salva la necessità che il giudice del merito ne spieghi le ragioni (Sez. 6 – 3, ordinanza n. 29146 del 06/12/2017, Rv. 647181 – 01).
