La Cassazione sezione 3 con la sentenza numero 35118 depositata il 19 settembre 2024 ha approfondito la nozione di profitto del reato nell’ambito dell’articolo 452 quaterdecies del Codice penale ed ha indicato che quanto al profitto (e al dolo di profitto), non v’è dubbio che ai fini della integrazione del delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti è necessario il dolo specifico del fine di conseguire un ingiusto profitto.
Il profitto costituisce la causa del delitto, il movente tipizzato della condotta che qualifica il fatto come reato o lo diversifica da altre fattispecie criminose.
In termini generali, il profitto è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato (Sez. U. n. 9149 del 03/07/1996, Chabni Samir, Rv. 205707 – 01).
Può consistere anche in qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico (Sez. U, n. 1 del 16/12/1998, dep. 1999, Cellammare, Rv. 212080 – 01; nel senso che il profitto va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall’autore, Sez. U. n. 41570 del 25/05/2023, C., Rv. 285145 – 01.
In quest’ultimo senso, già Sez. U, n. 506 del 12/04/1961, Stanzani, Rv. 098642 – 01).
Il profitto del reato deve derivare in via diretta ed immediata dalla commissione dell’illecito (Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004, Focarelli, Rv. 228166 – 01; Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436 – 01); può essere di tipo “accrescitivo”(Sez. U, Lucci, cit.; Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037 – 01) ma può consistere anche in un risparmio di spesa (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261117 – 01; Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255036 – 01).
Profitto del reato è anche il bene acquistato con somme di danaro illecitamente conseguite, quando l’impiego del denaro sia causalmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all’autore di quest’ultimo (Sez. U, n. 10280 del 25/10/2007, dep. 2008, Miragliotta, Rv. 238700 – 01).
Applicando questi principi, la giurisprudenza ha affermato che il profitto del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti non deve necessariamente assumere natura di ricavo patrimoniale potendo consistere anche solo nella riduzione dei costi aziendali (Sez. 3, n. 45314 del 04/10/2023, Rv. 285335 – 02, secondo cui il profitto del delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen., può essere costituito dal risparmio di spesa, ossia dal vantaggio economico ricavato, in via immediata e diretta, dal reato e consistente nel mancato esborso di quei costi “doverosi“, non sopportati in ragione dell’illecito, oggettivamente individuabili nella loro identità ed economicamente valutabili sulla base di criteri in grado di assicurarne la quantificazione, secondo un alto grado di probabilità logica; nello stesso senso, Sez. 4, n. 28158 del 02/07/2007, Rv. 236907 – 01.
Nel senso, invece, che la nozione di profitto del reato di cui all’articolo 452- quaterdecies cod. pen. non può essere intesa come limitata al solo “utile netto“, ma dev’essere riferita a tutto ciò che consegue a tale reato in via immediata e diretta, senza considerare gli eventuali costi sostenuti, la cui detrazione, violando la funzione “riequilibratrice” dello “status quo” economico antecedente alla perpetrazione dell’illecito, sottrarrebbe l’agente al rischio economico da esso derivante, Sez. 3, n. 11617 del 06/03/2024, Rv. 286073 – 01) ma anche in vantaggi di altra natura, non necessariamente patrimoniale (Sez. 3, cit.; Sez. 3, n. 5316 del 28/06/2017, Rv. 272097 – 01, ha ravvisato il vantaggio del trasporto illecito nello sgravare le società appaltatrici dagli oneri derivanti dalla regolarizzazione della movimentazione del materiale e nella maggiore celerità dei lavori di riqualificazione di un aeroporto internazionale; per Sez. 3, n. 16056 del 28/02/2019, Rv. 275399 – 01, il profitto può consistere anche nel rafforzamento di una posizione all’interno dell’azienda; nello stesso senso Sez. 4, n. 29627 del 21/04/2016, Rv. 267845 – 01; Sez. 3, cit.).
Il carattere ingiusto del profitto non deriva dal “quomodo” dell’esercizio (abusivo) dell’attività (altrimenti la sua previsione sarebbe del tutto pleonastica; in questo senso, vigente l’art. 53-bis, d.lgs. n. 22 del 1997, già Sez. 3, n. 45598 del 06/10/2005, Rv. 232639), bensì dal fatto che l’intera gestione continuativa e organizzata dei rifiuti costituisce strumento per (ed è pensata al fine di) conseguire vantaggi altrimenti non dovuti (cfr. sul punto Sez. 3, n. 45598 del 2005, cit., secondo cui il requisito dell’ingiusto profitto va meglio riconsiderato sotto il profilo che costituisce un ingiusto profitto, non solo quello esplicitamente contra legem, ma anche quello collegato a mediazioni o traffici illeciti, o ad operazioni volte a fraudolente manipolazioni dei codici tipologici).
L’ingiustizia del profitto evoca, in questo caso, un concetto di relazione che gli deriva dal confronto con quello normalmente conseguito a seguito dell’esercizio lecito dell’attività, sì da rendere l’attività illecitamente svolta ingiustamente concorrenziale e/o maggiormente redditizia non solo per chi la propone, ma anche per chi ne usufruisce (il mercato).
L’impresa che opera in costanza di autorizzazione scaduta, di cui però rispetti le singole prescrizioni, continuando a sopportarne i relativi costi, gestendo ingenti quantità di rifiuti e mantenendo inalterate le precedenti tariffe, non produce profitti ingiusti (Sez. 3, n. 35568 del 30/05/2017, Rv. 271138 – 01; secondo Sez. 3, n. 16056 del 28/02/2019, Rv. 275399 – 01, il profitto è ingiusto qualora discenda da una condotta abusiva che, oltre ad essere anticoncorrenziale, può anche essere produttiva di conseguenze negative, in termini di pericolo o di danno, per la integrità dell’ambiente, impedendo il controllo da parte dei soggetti preposti sull’intera filiera dei rifiuti).
È stato altresì precisato che, ai fini della configurabilità del concorso nel reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen., non è necessario che il singolo concorrente agisca al fine di conseguire un ingiusto profitto, essendo sufficiente che del profitto perseguito dai correi egli abbia consapevolezza (Sez. 3, n. 2842 del 18/11/2021, dep. 2022, Rv. 282697 – 01).
