Tenuità del fatto e comportamento abituale: non rilevano i reati estinti ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen. (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 35253/2024 ha ricordato che in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai fini della valutazione del presupposto ostativo del comportamento abituale ex art. 131-bis, comma terzo, cod. pen., non rilevano i reati estinti ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., in quanto l’estinzione del reato elide ogni effetto penale della sentenza.

Giova premettere che l’estinzione del reato oggetto di una sentenza di patteggiamento, in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., opera “ipso iure” e non richiede una formale pronuncia da parte del giudice dell’esecuzione (Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021, dep. 2022, Rv. 282515 – 02).

Occorre, poi, precisare che, in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai fini della valutazione del presupposto ostativo del comportamento abituale ex art. 131-bis, comma terzo, cod. pen., non rilevano i reati estinti ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., in quanto l’estinzione del reato elide ogni effetto penale della sentenza. (Sez. 5, n. 24089 del 05/05/2022, Rv. 283222 – 01).

Va, infine, rammentato, sullo stesso tema, che il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l’autore abbia commesso altri reati della stessa indole, per tali intendendosi quelli che, anche se incriminati da norme diverse, presentino caratteri fondamentali comuni per le circostanze oggettive e le condizioni ambientali nelle quali le azioni sono state compiute, o per i motivi che li hanno determinati (Sez. 1, n. 9858 del 24/01/2024, Rv. 286154 – 01).

Tanto premesso, la Corte territoriale ha negato, nella specie, il riconoscimento della particolare tenuità del fatto poiché “l’imputato risulta gravato da diversi precedenti che attengono a violazioni commesse nell’ambito dell’esercizio dell’attività imprenditoriale e alla sfera dell’organizzazione del lavoro e dell’esercizio dell’attività imprenditoriale”.

Tuttavia, come desumibile dal certificato aggiornato del casellario giudiziale in atti, a riscontro di quanto dedotto in ricorso, i reati presi in considerazione sono stati dichiarati estinti, ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., con tre distinte ordinanze emesse in sede di esecuzione nelle date del 5 giugno 2023 (estinzione del reato iscritto al n. 1 del certificato), 29 agosto 2023 (estinzione del reato iscritto al n. 2 del certificato) e 7 marzo 2023 (estinzione del reato iscritto al n. 3 del certificato).

Ne consegue che, come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, poc’anzi richiamata, elidendo l’estinzione del reato ogni effetto penale della sentenza, non potevano detti reati essere ritenuti rilevanti ai fini della valutazione del presupposto del comportamento abituale ex art. 131-bis cod. pen.

La sentenza va, quindi, annullata sul punto, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello, che dovrà rivalutare i presupposti di cui alla disposizione citata senza poter fare riferimento, ai fini del giudizio circa l’abitualità, ai reati giudicati con le sentenze di patteggiamento di cui ai nn. 1), 2) e 3) del certificato penale, dichiarati estinti in sede di esecuzione ex art. 445, comma 2 cod. proc. pen.