Processo telematico: dal 30 settembre operative le nuove regole tecniche (Vincenzo Giglio e Riccardo Radi)

Riportiamo, dato l’interesse per gli avvocati, una sintesi del comunicato stampa diramato il 19 settembre 2024 dal Ministero della Giustizia sul processo telematico e le nuove regole tecniche, operative a partire dal 30 settembre 2024, per rendere “sempre più smart” gli uffici giudiziari.

Data di entrata in funzione delle nuove regole tecniche

Deposito più smart e veloce con le nuove specifiche tecniche per il processo telematico. Pubblicate il 7 agosto sul Portale dei servizi telematici del Ministero, dal 30 settembre le nuove regole tecniche saranno efficaci in tutti gli uffici giudiziari.

Si tratta di un ulteriore passo in avanti nell’ottica di rafforzamento del processo di digitalizzazione della giustizia fortemente voluto dal Governo, che si sta realizzando attraverso gli investimenti fin qui sostenuti dal Ministero della Giustizia, con il supporto dei fondi destinati dal PNRR, per trasformare il sistema italiano in un modello efficiente di digitalizzazione a disposizione dei cittadini.

Reso possibile il deposito telematico dei file multimediali (immagini, audio e video)

Tra le principali novità, il via libera al deposito telematico dei file multimediali, sia immagine che audio e video. Non sarà più necessario caricarli su supporti, come penne usb o cd, e chiedere al giudice l’autorizzazione al deposito.

Ampliati i formati consentiti e le possibilità di deposito dei file compressi

Ampliato anche il numero di formati consentiti: non solo i classici mp4 per i video e mp3 per gli audio, ma anche mpeg2, mpeg4, avi, flac, raw, wav e aiff. Sarà possibile il deposito anche dei file compressi, in estensione *.arj, *.zip, *.rar, colmando così una grave lacuna della precedente disciplina.

Raddoppiate (da 30 a 60 megabyte) le dimensione dei file depositabili telematicamente

Raddoppia la dimensione dei file che è possibile depositare per via telematica: da 30 a 60 megabyte, sia nei procedimenti civili che penali, consentendo alle parti del processo di depositare telematicamente atti e documenti con un unico invio.

Aumentato il numero dei file depositabili attraverso i portali ministeriali: oltre 128 atti processuali e oltre 120 atti investigativi

Con le nuove specifiche tecniche aumenta anche il numero dei file depositabili attraverso i noti portali ministeriali. Sul Portale dei depositi telematici (PDT), i difensori possono già trasmettere presso qualsiasi ufficio giudiziario italiano oltre 128 atti processuali, ai quali si aggiungono ora gli allegati multimediali; sul Portale delle notizie di reato (PNR) agli oltre 120 atti investigativi che possono depositare le Forze di polizia e gli altri soggetti legittimati, dalla querela all’informativa conclusiva delle indagini, si aggiungono ora gli allegati multimediali.

Facilitati i pagamenti telematici attraverso il sistema PagoPA

Più facili anche i pagamenti telematici per tutti gli operatori del mondo giustizia: sul Portale dei servizi telematici (PST) è infatti già operativo il sistema PagoPA.

Ampliata la platea dei soggetti abilitata all’iscrizione al Registro generale degli indirizzi elettronici

Le nuove norme ampliano la platea di soggetti che possono iscriversi al Registro generale degli indirizzi elettronici (RE.G.IND.E.) dei domicili digitali. Ad accedere al fascicolo telematico saranno infatti anche i soggetti esterni costituiti in forma di enti privati, nominati ausiliari del giudice, o che collaborino con l’autorità giudiziaria in settori particolari, come quelli della famiglia e dei minori. Le associazioni rappresentative dei consumatori potranno svolgere una funzione di assistenza ai cittadini nei processi di competenza del Giudice di pace.

Introdotta accettazione automatica dei depositi di atti e documenti fatti da soggetti abilitati esterni

Per velocizzare i tempi di deposito degli atti processuali e garantire altresì il diritto di difesa degli avvocati, infine, verrà introdotta l’accettazione automatica dei depositi di atti e documenti fatti dai soggetti abilitati esterni, sia nei sistemi civili che in quelli penali, restando l’intervento del cancelliere riservato ai casi residuali di errore bloccante.

Credito fotografico: l’immagine a corredo di questo post è stata ricavata dal sito del Portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia.