Occultamento, distruzione, soppressione e sottrazione di cadavere: elementi distintivi (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 1 con la sentenza numero 24802/2024 ha ricordato che in tema di reati contro la pietà dei defunti, il delitto di occultamento di cadavere (art. 412 c.p.) differisce da quello di distruzione, soppressione o sottrazione dello stesso (art. 411 c.p.), in quanto, nel primo, il celamento ha carattere temporaneo, poiché deve essere operato in modo tale che il corpo sia in seguito necessariamente ritrovato, mentre, nel secondo, il nascondimento deve assicurare, con alto grado di probabilità, la definitiva sottrazione del cadavere alle ricerche altrui.

Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto correttamente qualificato come soppressione di cadavere il posizionamento dello stesso, ricoperto da assi di legno e da uno pneumatico, all’interno di un cassonetto per rifiuti indifferenziati, destinati all’autocompattatore e allo smaltimento in discarica.

L’elemento differenziale tra le due fattispecie è che nell’ipotesi di cui all’art. 412 cod. pen. il celamento deve essere temporaneo ossia deliberatamente operato in modo che il cadavere sia certamente ritrovato e restituito, mentre la sottrazione e la soppressione vanno intese come nascondimento effettivo, effettuato cioè in maniera tale che il cadavere sia definitivamente sottratto alle ricerche altrui, passa ad esaminare il caso di specie.

Rileva, quindi, che le azioni degli indagati non possono esse ricondotte nella fattispecie di cui all’art. 412 cod. pen., valorizzando una serie di evenienze fattuali che, complessivamente e logicamente considerate, si rivelano ostative al riconoscimento della più lieve ipotesi propugnata, quali:

– il posizionamento del cadavere all’interno di un cassonetto per rifiuti indifferenziati, come tali destinati all’autocompattatore e al definitivo smaltimento in discarica;

– l’oculata scelta di tale specifica specie di cassonetto, che da altro luogo è stato portato nel luogo dal quale sarebbe stato prelevato il corpo, peraltro molte ore prima dell’effettivo nascondimento;

– il preordinato posizionamento del corpo all’interno del cassonetto, con spinta del cadavere sul fondo e copertura dello stesso con oggetti pesanti (in particolare assi di legno e uno pneumatico), al fine di evitare che potesse essere scorto da chiunque avesse dovuto manovrare tale cassonetto;

– la chiusura del cassonetto con la chiave e l’allontanamento senza alcuna cura di riportarlo nel suo luogo di collocamento originale.

Rilevano i giudici del riesame che, a fronte di tali evenienze che militano per un nascondimento tutt’altro che temporaneo, la versione resa dagli indagati – ossia di avere collocato il cadavere all’interno del cassonetto solo temporaneamente, con l’intenzione di recuperarlo successivamente per poi farlo ritrovare su una panchina con accanto la siringa con cui M. si era drogato e che gli avrebbe procurato  l’overdose – si rivela non solo altamente inverosimile, ma smentita da elementi fattuali, tra cui la circostanza che la siringa usata da M. per drogarsi era stata gettata nell’immondizia da C.Z., a riprova del fatto che gli indagati non avevano intenzione di collocarla, in un secondo tempo, vicino al corpo della vittima per indurre chi l’avesse poi ritrovato a imputare la morte ad un’overdose.

Con tale iter argomentativo, logico e scevro da vizi giuridici, i ricorsi nell’insistere sulla diversa qualificazione giuridica del fatto nei termini di cui sopra, dimostrano di non confrontarsi e manifestano la loro infondatezza.

Va, invero, osservato che nel delitto di occultamento di cadavere, il celamento dello stesso deve essere temporaneo, ossia operato in modo tale che il cadavere sia in seguito necessariamente ritrovato, mentre, nel delitto di soppressione o sottrazione o distruzione di cadavere, il nascondimento deve avvenire in modo da assicurare, con alto grado di probabilità, la definitiva sottrazione del cadavere alle ricerche altrui (si veda per tutte Sez. 1, n. 1000 del 11/09/2018, dep. 2019, Rv. 274789).