Inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza nn. 34780/2024, udienza del 10 settembre 2024, riepiloga l’istituto dell’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi.

L’art. 581 cod. proc. pen. è stato modificato una prima volta con la legge 23 giugno 2017, n. 103, tenendo presente il principio affermato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, secondo la quale «L’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato».

Questa impostazione è stata ribadita – e resa ancor più chiara – col d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 che ha introdotto nell’art. 581 il comma 1-bis, in base al quale «L’appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione».

Riprendendo e codificando i principi affermati dalla citata sentenza delle Sezioni unite, il legislatore non sembra essere giunto ad affermare che il sindacato del giudice di appello sulla ammissibilità dei motivi proposti possa estendersi, come accade nel giudizio di legittimità, alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi: possibilità esplicitamente esclusa dalla sentenza Galtelli (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, cit., Rv. 268823).

L’appello ha, infatti, natura di impugnazione “a critica libera”, non essendo tipizzate dal legislatore le categorie dei motivi di censura che possono essere formulati, ed «attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti» (art. 597, comma 1, cod. proc. pen.).

Invece, il ricorso per cassazione costituisce un mezzo di impugnazione a critica vincolata (essendo inammissibile se proposto per motivi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ai sensi dell’art. 606, commi 1 e 3, cod. proc. pen.), che, di regola, «attribuisce alla Corte di cassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti» (art 609, comma 1, cod. proc. pen.).

Nondimeno, con l’introduzione dell’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen. il legislatore ha inteso rafforzare i poteri del giudice d’appello nella fase di delibazione dell’impugnazione, mediante l’accertamento del requisito della specificità estrinseca dei motivi, con l’obiettivo (reso esplicito nella Relazione illustrativa, pubblicata nel Supplemento straordinario n. 5 alla Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 245 del 19 ottobre 2022 – pag. 324) di «innalzare il livello qualitativo dell’atto di impugnazione e del relativo giudizio in chiave di efficienza».

Il legislatore ha voluto affermare dunque, più chiaramente di quanto non avesse fatto in precedenza, che l’atto di appello può essere ritenuto ammissibile se i motivi proposti, oltre a possedere il requisito della «specificità intrinseca» per non essere fondati su considerazioni generiche, astratte o evidentemente non pertinenti al caso concreto, rispondono a requisiti di «specificità estrinseca» efficacemente definita dalla citata sentenza delle Sezioni unite (pag. 14 della motivazione) come «la esplicita correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata».

L’espressa previsione della necessità di enunciare «in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione» rende evidente che i motivi di appello non sono diretti all’introduzione di un nuovo giudizio, del tutto sganciato da quello di primo grado, ma, invece, diretti ad attivare uno strumento di controllo, «su specifici punti e per specifiche ragioni, della decisione impugnata» (così, testualmente, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 cit., pag. 16 della motivazione).

In altri termini: l’appello deve contenere una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata e deve trarre da quella decisione gli spazi argomentativi di fatto e di diritto utili a condurre ad una decisione diversa. Proprio per questo, i motivi di appello «devono contenere, seppure nelle linee essenziali, ragioni idonee a confutare e sovvertire, sul piano strutturale e logico, le valutazioni del primo giudice» (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 cit., pag. 17 della motivazione).